Oggetto:Esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale nazionale da parte disocieta' consortile di capitali. Articoli 117 e seguenti del Tuir

Testo:Quesito
La "Associazione...." - ALFA (di seguito, "l'Associazione") ha chiesto chiarimenti in merito all'applicazione della disciplina delconsolidato fiscale nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del Tuir(approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917).In particolare, si chiede conferma circa la possibilita' per unasocieta' per azioni avente scopo consortile di esercitare, in qualita' di"controllata", l'opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale.Soluzione prospettata dal contribuenteL'Associazione ritiene che il presupposto soggettivo richiestodall'articolo 120, comma 1, del Tuir, per il valido esercizio dell'opzionepossa realizzarsi in capo alle societa' consortili costituite nella forma disocieta' per azioni, societa' in accomandita per azioni e societa' aresponsabilita' limitata, in quanto:1) le societa' consortili di capitali, pur non essendospecificatamente indicate tra i soggetti passivi dell'imposta sulreddito delle societa' ai sensi dell'articolo 73 del Tuir, sonopacificamente assoggettate a tale tributo, in quanto assimilatealle societa' di capitali nella cui forma sono state costituite e,inoltre, obbligate alla tenuta delle scritture contabiliprescritte per tali soggetti, nonche' alla presentazione delladichiarazione annuale (cfr. circolare ministeriale del 10 aprile1988, n. 10);2) nella "tabella B" delle istruzioni al modello "unico 2006-SC"da utilizzare per indicare nel frontespizio della dichiarazione lanatura giuridica del contribuente dichiarante, le societa'consortili non sono autonomamente individuate e, pertanto, essedevono indicare il codice della societa' di capitali nella cuiforma sono state costituite.Tali soggetti, in sostanza, rivestono la medesima forma giuridicadelle societa' di capitali e ne condividono il regime impositivo ai finidella determinazione del reddito imponibile e dell'aliquota di tassazione.Parere della Direzione CentraleCon riferimento alla natura giuridica dei soggetti ammessi adesercitare l'opzione per il regime del consolidato nazionale, l'articolo117, comma 1, del Tuir consente l'esercizio congiunto dell'opzione tra "lasocieta' o l'ente controllante e ciascuna societa' controllata", serientranti tra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b),allorquando fra gli stessi sussista un rapporto di controllo che, oltre aconfigurare una situazione di "controllo di diritto assembleare" ai sensidell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, soddisfi anche irequisiti indicati all'articolo 120 del Tuir.Come chiarito nella circolare 20 dicembre 2004, 53/E (capitolo 2), inparticolare, in base al comma 1 dell'articolo 117 del Tuir possono assumerela qualifica di "controllante" i seguenti soggetti passivi Ires:Pagina 1Servizio di documentazione tributariaRisoluzione del 15/03/2007 n. 52a) le societa' di capitali residenti ovvero, le societa' perazioni e in accomandita per azioni, le societa' aresponsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa'di mutua assicurazione, di cui all'articolo 73, comma 1, letteraa) del Tuir;b) gli enti pubblici e privati residenti, diversi dalle societa',che hanno per oggetto principale o esclusivo l'esercizio diattivita' commerciali, di cui all'articolo 73, comma 1, letterab) del Tuir.Tra i soggetti ammessi in qualita' di "controllante", inoltre, ilsuccessivo comma 2, del medesimo articolo 117, include, a determinatecondizioni, anche "le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senzapersonalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato" di cuiall'articolo 73, comma 1, lettera d), del Tuir (cfr. circolare 53/E del2004, paragrafo 2.1.2.).L'articolo 120, comma 1, del Tuir, richiamato anche dall'articolo 2,comma 1, del decreto ministeriale 9 giugno 2004, in particolare, stabilisceche, ai fini della disciplina del consolidato, "si considerano controllate"le "societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita'limitata (...)".La menzionata disposizione, nel limitare l'accesso al consolidato inqualita' di soggetto controllato esclusivamente ai suddetti tipi di societa'di capitali (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.) restringe la platea dei soggettiammessi alla opzione in tale veste, rispetto alla previsione contenuta nelcomma 1 dell'articolo 117 del Tuir, che richiama tutti i soggetti passiviIres di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del predetto articolo 73(nonche' quelli di cui alla successiva lettera d), del medesimo comma 1).L'esercizio della opzione in qualita' di controllato e', dunque,consentito esclusivamente ai soggetti che risultino contemporaneamente (cfr.circolare 53/E del 2004, paragrafo 2.1.3.).:. costituiti in forma di societa' di capitali (s.p.a., s.a.p.a.,s.r.l.), diverse dalle societa' cooperative e di mutuaassicurazione;. residenti nel territorio dello Stato, in quanto, come inprecedenza anticipato, i soggetti non residenti sono ammessiall'esercizio dell'opzione (ricorrendo le condizionicontemplate dal comma 2 dell'articolo 117) esclusivamente inqualita' di controllanti.Cio' opportunamente premesso, si osserva che sotto il profilocivilistico l'attivita' dei "consorzi per il coordinamento della produzionee degli scambi" e' disciplinata dal Capo II del Titolo X del Libro V delcodice civile.In generale, in base all'articolo 2602 del codice civile, "con ilcontratto di consorzio piu' imprenditori istituiscono un'organizzazionecomune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi dellerispettive imprese".Quanto alla forma giuridica, il successivo articolo 2615-ter (recante"Societa' consortili") stabilisce che tutti i tipi societari disciplinatinei Capi III e seguenti del Titolo V (cioe' s.n.c., s.a.s., s.p.a., s.a.p.a.e s.r.l.) "possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicatinell'articolo 2602" del codice civile, cioe' quelli propri del consorzio.In tali ipotesi particolari, secondo la giurisprudenza, la disciplinaapplicabile alle societa' consortili costituite ai sensi del predettoarticolo 2615-ter va ricercata nelle norme specificamente disciplinanti iltipo societario di volta in volta prescelto.In altri termini, in materia di societa' commerciali (vale a dire disocieta' di capitali e societa' di persone ad eccezione della societa'semplice) il codice civile sembra riconoscere la possibilita' che unasocieta' di capitali costituita ai sensi dell'articolo 2247 del codicecivile possa assumere quale "scopo societario" quello "consortile" di cuiall'articolo 2602 del codice civile.In tal senso, la I Sezione della Corte di Cassazione (sentenza del 27novembre 2003, n. 18113) ha chiarito che "in materia di societa' consortilecostituita secondo il tipo delle societa' di capitali (...), la causaconsortile puo' comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipoadottato, qualora la loro applicazione sia incompatibile con i profiliPagina 2Servizio di documentazione tributariaRisoluzione del 15/03/2007 n. 52essenziali del fenomeno consortile, fermo restando che siffatta deroga nonpuo' giustificare lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolanoil tipo di societa' di capitale scelto, al punto da renderlo non piu'riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale".Secondo le considerazioni della Suprema Corte, in sostanza, sebbenela disciplina delle societa' consortili sia suscettibile di derogare aquella propria delle societa' lucrative, in linea di principio, lo scopoconsortile non e' incompatibile con la natura tipica di societa' di capitale.Nella disciplina fiscale, diversamente da quando accade per i"consorzi diversi dalle societa'" che sono espressamente ricompresi tra isoggetti di cui al comma 2 dell'articolo 73 del Tuir, le "societa'consortili" non sono richiamate ne' dallo stesso articolo 73, ne' da altredisposizioni del Tuir.Al riguardo, la circolare ministeriale 6 aprile 1988, n. 10, haprecisato che le societa' consortili costituiscono, agli effetti fiscali, unautonomo soggetto passivo da ricomprendere, a seconda della forma societariarivestita, tra i soggetti:a) di cui all'articolo 2, lettera a) del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 (norma, attualmente,trasfusa nella lettera a), comma 1, dell'articolo 73, del Tuir);ovvero,b) di cui all'articolo 5 del decreto Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 597, disciplinante i "Redditi prodotti informa associata" (articolo, attualmente, riconducibileall'articolo 5, del Tuir).Alle societa' consortili costituite in forma di s.p.a, s.a.p.a es.r.l., pertanto, si applica la medesima disciplina fiscale prevista per lesocieta' di capitali elencate all'articolo 73, comma 1, lettera a), delTuir, secondo la forma propria in cui le stesse sono state costituite.Atteso che la natura consortile attiene alla causa dell'oggettosociale e, non alla forma giuridica prescelta, in base alle considerazioniappena esposte, si ritiene che ai fini del consolidato fiscale nazionale nonrilevi, quale condizione ostativa per l'accesso al regime, la particolare"causa" (nella fattispecie "consortile") oggetto del contratto sociale.Ne consegue che, stanti tutti i requisiti richiesti dall'articolo 117del Tuir, una societa' avente scopo consortile - costituita nelle forme dis.p.a., s.r.l. o s.a.p.a. - puo' esercitare validamente l'opzione per ilregime del consolidato nazionale sia in qualita' di "controllante" (ai sensidell'articolo 117, comma 1, del Tuir) che di "controllata" (ai sensidell'articolo 120, comma 1, del Tuir).

Fonte: Agenzia Entrate

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