Questo quadro deve essere compilato da tutti coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano.
Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 del c.c. Il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale.
In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il fabbricato.
Questo quadro può essere compilato anche dai soci di società semplici e di società ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del Tuir che producono reddito di fabbricati.
I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, sono
tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all’alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa.
Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es.: Iacp,
ex Incis).
Non danno luogo a reddito dei fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarati:
• le costruzioni rurali ad uso abitativo, appartenenti al possessore o all’affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite
agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base delle norme in vigore non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono
essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di
reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8 e quelle aventi caratteristiche di lusso; per ulteriori
precisazioni vedere in Appendice la voce “Costruzioni rurali”;
• le costruzioni strumentali alle attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione
dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai
fabbricati destinati all’agriturismo. Per quanto riguarda le attività considerate agricole vedere in Appendice la voce “Attività
agricole”;
• le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni
per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento,
durante il quale l’unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
• gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al
possessore non deriva alcun reddito dall’utilizzazione dell’immobile per l’intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata
all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
• le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono oggetto di locazione,
e le loro pertinenze.
Non vanno altresì dichiarati, in quanto considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono, i redditi
dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel
rispetto della vigente disciplina edilizia dall’imprenditore agricolo proprietario e che acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti
dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall’imprenditore agricolo.
Tale disciplina, valevole ai fini delle imposte dirette, si applica per il periodo relativo al primo contratto di locazione che abbia
una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a nove anni (art. 12 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal
7 maggio 2004).
SEZIONE I – Redditi dei fabbricati - Compilazione dei righi da B1 a B10
In questa sezione vanno indicati i dati necessari per determinare i redditi dei fabbricati, nonché il codice catastale del Comune in
cui è situata l’unità immobiliare e l’importo dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per il 2006.
Per ciascun immobile va compilato un rigo del quadro B (da B1 a B10). Con riferimento al medesimo immobile vanno compilati
più righi, uno per ogni diversa situazione, barrando la casella continuazione di colonna 7, se nel corso del 2006 è variato l’utilizzo
dell’immobile (abitazione principale, a disposizione, locata ecc.) o la quota di possesso o l’immobile è stato distrutto o dichiarato
inagibile a seguito di eventi calamitosi.
Inoltre, se spetta l’agevolazione (D.L. n. 23 del 1° febbraio 2006) relativa agli immobili, situati in comuni con più di un milione di
abitanti e locati a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio (soggetti che nel proprio nucleo familiare hanno ultrasessantacinquenni
ovvero handicappati gravi), per i quali è stata prevista la sospensione della procedura esecutiva di sfratto
per la durata di sei mesi a decorrere dal 3 febbraio 2006, è necessario compilare due distinti righi: un rigo riservato all’esposizione
dei dati del fabbricato relativi al periodo di sospensione (dal 3 febbraio al 3 agosto 2006), l’altro rigo riservato all’esposizione
dei dati dello stesso fabbricato relativi alla restante parte dell’anno (dal 1 gennaio al 2 febbraio e dal 4 agosto al 31 dicembre
2006). L’agevolazione prevede l’esclusione dal reddito imponibile del fabbricato della quota di reddito relativa al periodo
per il quale ha operato la sospensione della procedura esecutiva di sfratto. Per esporre nel rigo i dati del periodo di sospensione
indicare:
– nella colonna 3 il numero dei giorni relativi al periodo di sospensione che non può essere superiore a 182;
– nella colonna 5 il canone di locazione relativo al solo periodo di sospensione;
– nella colonna 6 “Casi particolari”il codice “6”.
Nell’altro rigo utilizzato per esporre i dati del fabbricato relativi alla restante parte dell’anno indicare:
– nella colonna 3 il numero dei giorni dell’anno non compresi nel periodo di sospensione;
– nella colonna 5 il canone di locazione relativo ai giorni non compresi nel periodo di sospensione.
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione delle colonne da 1 a 9.
Nella colonna 1 indicare la rendita catastale. La rivalutazione del 5 per cento, prevista a partire dal 1997, verrà effettuata direttamente
da chi presta l’assistenza fiscale.
I soci di società semplici e di società ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del Tuir che producono reddito di fabbricati, dopo
aver compilato questa colonna, nella quale indicano il reddito imponibile e non la rendita catastale, devono indicare nella colonna
2 “Utilizzo” il codice 7, senza compilare le successive colonne.
Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta.
Qualora le rendite dei fabbricati siano state aggiornate, indicare la nuova rendita.
In caso di immobili inagibili, vedere in Appendice la voce “Immobili inagibili”.
Nella colonna 2 indicare uno dei codici sottoelencati, in relazione all’utilizzo del fabbricato:
• 1 unità immobiliare utilizzata come abitazione principale;
• 2 unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l’aumento di un terzo;
• 3 unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o “patti in deroga“);
• 4 unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
• 5 unità immobiliare costituente pertinenza dell’abitazione principale (box, cantina, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita;
• 7 unità immobiliare di società semplici o di società ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del Tuir che producono redditi di fabbricati;
• 8 unità immobiliare sita in uno dei comuni ad alta densità abitativa e concessa in locazione a canone “convenzionale” (legge
n. 431/98 art. 2, c. 3, e art. 5, c. 2) sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà
edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Per usufruire della riduzione del 30 per cento del relativo reddito, che sarà operata dal soggetto che presta l’assistenza fiscale,
è necessario compilare la sezione II del quadro B “Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di
locazione” (righi B11, B12 e B13);
• 9 unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi;
Con riferimento al codice 1, Unità immobiliare utilizzata come abitazione principale, si precisa che abitazione principale è
quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano
abitualmente.
Per l’abitazione principale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare
stessa e delle relative pertinenze, rapportata alla quota di possesso e al periodo dell’anno durante il quale l’immobile (e
relative pertinenze) è stato adibito ad abitazione principale. Tale deduzione sarà operata dal soggetto che presta l’assistenza fiscale.
La deduzione spetta anche quando l’unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente stesso,
ivi residenti. È bene ricordare che la deduzione per l’abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se
il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l’altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione
spetta esclusivamente per il reddito dell’immobile adibito ad abitazione principale del contribuente.
La deduzione per l’abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricovero
permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché l’unità immobiliare non risulti locata.
Sono considerate pertinenze, da indicare con il codice “5“, le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da
quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale (anche se non
appartengono allo stesso fabbricato).
Con riferimento al codice 2, Unità immobiliari tenute a disposizione, si precisa che per unità immobiliari a disposizione (per le
quali il soggetto che presta l’assistenza fiscale opererà la maggiorazione di un terzo della rendita catastale rivalutata del 5 per
cento) si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale.
Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce “Unità immobiliari tenute a disposizione“.
Nella colonna 3 indicare il periodo di possesso espresso in giorni (365 per l’intero anno).
Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all’uso cui è destinato
o è stato comunque utilizzato dal possessore.
Nel caso in cui si fruisce dell’agevolazione di cui D.L. n. 23 del 1° febbraio 2006 “Sospensione della procedura esecutiva di
sfratto” per compilare la presente colonna si rimanda alle istruzioni fornite nella premessa di questa sezione.
Nella colonna 4 indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).
Nella colonna 5, da compilare nel caso in cui il fabbricato è dato in locazione, indicare l’85 per cento del canone di locazione
(per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del
canone) se l’unità immobiliare, o una parte di essa è data in locazione. L’ammontare del canone è quello risultante dal contratto
di locazione (aumentato dell’eventuale rivalutazione automatica sulla base dell’indice Istat e della maggiorazione spettante in caso
di sublocazione e diminuito delle spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili se comprese
nel canone) ed è relativo al periodo di possesso di colonna 3. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente
dalla quota di possesso.
Se l’immobile è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.:
immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due) va indicata soltanto la quota del canone annuo di
locazione spettante al contribuente e nella colonna 6 “Casi particolari” deve essere indicato il codice “5”.
Si ricorda che i canoni derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti non devono essere
dichiarati se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi si è concluso il procedimento giurisdizionale
di convalida di sfratto per morosità del conduttore. In tal caso la rendita catastale deve essere comunque assoggettata a
tassazione.
Nel caso in cui si fruisce dell’agevolazione di cui D.L. n. 23 del 1° febbraio 2006 “Sospensione della procedura esecutiva di
sfratto” per compilare la presente colonna si rimanda alle istruzioni fornite nella premessa di questa sezione.
Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto
con autonoma rendita, indicare nella colonna 5 per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest’ultima
va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.
Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:
Quota proporzionale del canone = canone totale x singola rendita
totale delle rendite
Esempio:
Rendita catastale dell’abitazione rivalutata del 5%: 464,81
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%: 51,65
Canone di locazione totale: 10.329,14
Quota del canone relativo alla abitazione: 10.329,14 x 464,81 = 9.296,15
(464,81 + 51,65)
Quota del canone relativo alla pertinenza: 10.329,14 x 51,65 = 1.032,99
(464,81 + 51,65)
Nella colonna 6, da compilare solo in taluni casi particolari, indicare uno dei codici sottoelencati:
• 1 se il fabbricato è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi, e per legge è stato escluso da imposizione
(a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l’inagibilità del fabbricato);
• 3 se per l’unità immobiliare inagibile è stata chiesta la revisione della rendita;
• 4 se per l’unità immobiliare locata non sono stati percepiti i canoni di locazione, e ciò risulta da provvedimento giurisdizionale
di convalida di sfratto per morosità;
• 5 se l’immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota
(es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due). In tal caso nella colonna 5 va indicata
soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente;
• 6 se per l’immobile locato a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio (soggetti che nel proprio nucleo familiare
hanno ultrasessantacinquenni ovvero handicappati gravi) e situato in comuni con più di un milione di abitanti è intervenuta
la sospensione della procedura esecutiva di sfratto per la durata di sei mesi a decorrere dal 3 febbraio 2006, disposta dal
decreto legge 1° febbraio 2006, n. 23 .
La colonna 7 deve essere barrata solo se il rigo precedente si riferisce allo stesso fabbricato.
Nella colonna 8 deve essere indicato il codice catastale del comune ove è situata l’unità immobiliare; il codice è rilevabile dall’Elenco
codici catastali comunali presente in calce all’Appendice. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, il codice catastale
deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.
Nella colonna 9 deve essere indicato l’importo complessivo dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l’anno 2006 riferita
all’unità immobiliare indicata nel rigo. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, l’importo dell’ICI dovuta deve essere
riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.
SEZIONE II – Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione
Per usufruire della riduzione del 30 per cento (codice 8 di colonna 2) del reddito dei fabbricati locati è necessario compilare nell’apposito
riquadro i righi B11, B12 e B13 nel modo seguente:
• nella colonna 1 indicare il numero del rigo della sezione I del quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato;
• nella colonna 2 scrivere il numero del modello sul quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato, solo se sono stati compilati
più modelli;
• nelle colonne 3, 4 e 5 riportare i dati della registrazione del contratto di locazione (data, numero di registrazione e codice identificativo
dell’Ufficio delle Entrate, o dell’ex Ufficio del Registro, riportato sul Modello di versamento F23 con il quale è stata pagata
l’imposta di registro);
• nella colonna 6 scrivere l’anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all’immobile in questione;
• nella colonna 7 indicare il Comune dove si trova l’immobile locato;
• nella colonna 8 scrivere la sigla della Provincia dove si trova l’immobile locato.
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