Con la sentenza n. 4047, depositata il 21 febbraio 2007, la Cassazione ha affermato che, se il notaio (responsabile d'imposta) paga l'imposta di registro prevista per la registrazione di un atto societario e l'avviso di liquidazione si è reso definitivo per mancata impugnazione, l'altro coobligato (obbligato principale), se ritiene che tale somma non sia dovuta, non può chiedere il rimborso di quanto pagato, ma ha la possibilità di opporsi all'azione di regresso o di rivalsa del coobligato solidale adempiente.
La controversia trae origine dalla notifica di un avviso di liquidazione notificato a un notaio, responsabile d'imposta, con il quale si chiedeva il pagamento dell'imposta di registro.
L'altro coobligato (nella specie, una Spa), nel cui interesse era stata richiesta dal notaio la registrazione di un atto societario, impugnava il silenzio rifiuto formatosi a seguito dell'istanza di rimborso presentata all'Amministrazione finanziaria, per ottenere la restituzione dell'imposta che riteneva non dovuta.

Le Commissioni tributarie adite nei due gradi di merito respingevano il ricorso della società contribuente, ritenendo che il pagamento effettuato dal notaio e la mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione nei termini di legge avevano definito il rapporto tributario.
La Spa ha quindi presentato ricorso per cassazione, eccependo la nullità della notifica, atteso che l'avviso di liquidazione non era stato mai notificato presso la sede della società, come espressamente previsto dall'articolo 145 del cpc, bensì presso lo studio del responsabile d'imposta; proprio per questo, la società non era venuta a conoscenza del provvedimento e, quindi, non lo aveva potuto impugnare.
In altre parole, sostiene la società ricorrente, la notifica al notaio avrebbe raggiunto il proprio scopo solo ai fini della riscossione dell'imposta di registro e non certo per quanto riguarda il diritto del contribuente a proporre ricorso.

Al fine di un corretto inquadramento della questione in esame, è utile ricordare che l'articolo 64 del Dpr 600/1973, definisce il responsabile di imposta come colui che, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi.
Sulla base di tale disposizione, la dottrina ha chiarito che il responsabile d'imposta assume la veste di un coobbligato solidale, che la legge affianca al soggetto passivo di imposta non per la sua partecipazione al presupposto di imposta, che è esclusivamente riferibile ad altri, ma perché ha posto in essere fatti ulteriori e diversi dal presupposto d'imposta stesso. A detti fatti, la legge stessa (pur non costituendo gli stessi manifestazione di capacità contributiva) ricollega automaticamente, al fine della protezione dell'interesse generale alla riscossione dei tributi (cosiddetto "interesse fiscale", anch'esso tutelato dall'articolo 53 della Costituzione), l'obbligo del pagamento del tributo, ovvero della medesima somma dovuta dal soggetto passivo d'imposta.(
cfr Cassazione, sentenza n. 12066 del 26/10/1999).

A questo proposito, deve richiamarsi, altresì, l'articolo 57 del Dpr n. 131/1986, secondo cui sono soggetti solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta di registro le parti contraenti o, più in generale (dato che può trattarsi anche di atti non contrattuali), i soggetti che hanno partecipato all'atto.
Assieme a tali soggetti, sono, infatti, obbligati al pagamento dell'imposta anche i notai e i pubblici ufficiali che hanno rogato l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata, limitatamente all'imposta principale.

Sostanzialmente, il notaio rogante, pur obbligato a richiedere la registrazione dell'atto e a pagare l'imposta principale in solido con le parti nel cui interesse è richiesta la registrazione, è solo un responsabile d'imposta, quale soggetto obbligato al pagamento dell'imposta per fatti e situazioni riferibili esclusivamente ad altri.
Infine, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del Dpr n. 131/1986 (rubricato "sostituto e responsabile d'imposta"), al notaio spetta l'azione di rivalsa per il recupero delle somme pagate al posto dei reali soggetti passivi.

Ciò premesso, con la sentenza in commento, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla società, affermando che legittimamente l'ufficio aveva notificato l'avviso di liquidazione al responsabile d'imposta, e che il pagamento effettuato dal notaio e la mancata impugnazione dell'atto impositivo in sede giudiziaria avevano definito il rapporto tributario anche con la società.
Più specificatamente, la Corte ha sostenuto che l'eccezione di inefficacia della notifica, sollevata dalla società ricorrente, va esaminata tenendo conto della peculiarità della fattispecie in esame, caratterizzata, appunto, dal vincolo di solidarietà che intercorre tra il notaio (responsabile d'imposta) e la società (obbligato principale).
Proprio in forza di tale vincolo, espressamente previsto dall'articolo 57 del Dpr n. 131/1986, il notaio, che ha redatto l'atto e ha richiesto la registrazione, è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta.
Conseguentemente, l'Amministrazione finanziaria (creditrice), anche in virtù di quanto disposto dall'articolo 1292 cc, secondo cui in caso di obbligazione solidale "
ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri", aveva la facoltà di scegliere l'obbligato solidale al quale rivolgersi.

In buona sostanza, afferma la Corte, l'ufficio non aveva alcun dovere di notificare l'avviso di liquidazione anche alla società "
né questa, dopo il pagamento effettuato da parte del responsabile d'imposta, poteva richiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria senza vanificare la facoltà di scelta del creditore di chiedere l'adempimento ad uno qualsiasi degli obbligati solidali".
In altri termini, se fosse consentito al coobligato, non destinatario dell'avviso di liquidazione, di chiedere il rimborso del pagamento effettuato da altro coobligato solidale, "
di fatto verrebbe svuotato di contenuto il precetto che attribuisce al creditore la facoltà di rivolgersi ad uno qualsiasi dei coobbligati".

Il coobligato "dissenziente", quando, tuttavia, ritenga non dovuto il pagamento effettuato dall'altro coobligato, sebbene non abbia titolo a richiedere il rimborso di quanto pagato, potrà far valere le proprie ragioni, opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa del coobligato adempiente.
D'altra parte, osserva la Corte, se il coobligato adempiente ha pagato senza prima richiedere il pagamento pro quota agli altri coobbligati, quello non adempiente "
non ha titolo a chiedere il rimborso di una somma che non ha sborsato".

Generalmente, salvo prova contraria, nei rapporti con il creditore si presume che l'obbligato intimato abbia provveduto al pagamento "
in quanto abbia avuto l'assenso da parte di tutti gli altri coobbligati, nei cui confronti, altrimenti, non potrebbe esercitare il diritto di regresso ex art. 1299 c.c.".
Pertanto, conclude la Corte, quando, come nella specie, un avviso di liquidazione sia stato notificato soltanto a uno dei coobbligati e questo abbia adempiuto per tutti, "
si presume che tutti gli altri coobbligati, esposti all'azione di regresso e rivalsa, siano informati ed abbiano deciso di non impugnare l'avviso stesso".
Sulla base di tale presunzione, la Corte ha, quindi, ritenuto legittima la notifica dell'atto impositivo; il rapporto tributario si era definito con il pagamento effettuato dal notaio, atteso che, nella fattispecie in esame, la società ricorrente, versando al notaio in anticipo la somma dovuta, aveva espresso il proprio consenso preventivo al pagamento dell'imposta, sollevando così il responsabile d'imposta dall'onere di esercitare il diritto di rivalsa previsto dall'articolo 64 del Dpr n. 131/1986.

Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top