L’articolo 2 comma 71 del DL 262/06 ha dimezzato dal 50% al 25% la percentuale di deduzione dei costi prevista dall’art 164 comma 1 del TUIR, con effetto dal 1° gennaio 2006. Nella circolare 1/E/2007 sono contenuti chiarimenti in merito fermo restando che, nel caso di esercizio in forma individuale la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di costo è limitata ad un solo veicolo, mentre se la attività è svolta in forma associata, la deducibilità è consentita per un veicolo per ciascun socio o associato. Rispetto alla disciplina previgente rimangono inalterati i limiti massimi di costo fiscalmente riconosciuti su cui poter calcolare la percentuale di deduzione.

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