Per l'applicazione dell'IVA di gruppo, ai sensi dell'art. 73, ultimo comma, D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2, comma 1, D.M. 13 dicembre 1979, si considerano controllate soltanto le società per azioni possedute dalla società controllante per una quota superiore al 50% del loro capitale, fin dall'inizio dell'anno solare precedente; sarà la Corte di Giustizia CE a pronunciarsi in merito all'esatta interpretazione del requisito temporale de qua.
(Cassazione civile Ordinanza, Sez. trib., 09/03/2007, n. 5503)

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