Uno dei punti da chiarire nel calcolo del rimborso spettante per l’Iva sui veicoli aziendali riguarda il trattamento delle cessioni di veicoli avvenute nel periodo 1° Gennaio 2003 – 13 Settembre 2006 relative a beni acquistati fino al 2002. in considerazione del fatto che per questi beni non compete alcun rimborso di imposta (ancorché la fattura sia materialmente registrata successivamente al 1° gennaio 2003) si deve ritenere che non sussista l’obbligo di rideterminare il valore dell’Iva sulle cessioni effettuate nel periodo. In tal senso sembra deporre il provvedimento del 22 febbraio 2007 che prevede la variazione d’imposta sulle cessioni in relazione ai veicoli per i quali è stata presentata l’istanza. I provvedimento comporta effetti penalizzanti per l’integrale assoggettamento ad iva del corrispettivo di cessione.

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