Con la sentenza n. 1251, depositata il 19 gennaio 2007, la Corte di cassazione ha nuovamente affermato che "l’emissione di fatture obbliga l’emittente al versamento della relativa imposta nonostante l’inesistenza delle operazioni cui esse fanno riferimento".

Fatto e diritto
Con avviso di accertamento, l’Amministrazione finanziaria contestò l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. In particolare, tale rilievo venne determinato nell’anomalo utilizzo di note di credito a fronte di fatture “correttamente” emesse.
Il primo grado di giudizio si concludeva, così come l’appello, favorevolmente all’Amministrazione finanziaria, nella misura in cui i giudici ritennero che il ricorso alla sistematica emissione di note di credito per annullare precedenti fatture, costituisse un fatto talmente anomalo da legittimare il convincimento dell’inesistenza delle operazioni.

La parte proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione della legge, in quanto le operazioni erano state realmente compiute e, di contro, il giudice di appello non aveva svolto alcuna indagine specifica sul punto.
I ricorrenti, inoltre, contestavano la contraddittorietà della motivazione, derivante dalla circostanza che, in caso di effettiva inesistenza delle operazioni, l’ufficio non avrebbe avuto alcun titolo per richiedere il pagamento dell’Iva indicata nelle relative fatture.

Dovendo decidere, in punto di diritto, sulla questione circa l’eventuale debenza dell’Iva in presenza di fatture per operazioni inesistenti, i giudici di legittimità hanno riaffermato che "
la risposta al quesito non può che essere negativa, avendo questa Corte già chiarito che l’emissione di fatture obbliga l’emittente al versamento della relativa imposta nonostante l’inesistenza delle operazioni cui esse fanno riferimento".
Nel confermare il citato principio, la Corte ha richiamato il contenuto della recente sentenza n. 309 dell’11 gennaio 2006, pronunciamento con il quale il giudice di legittimità, interpretando le disposizioni contenute nell’articolo 21 del Dpr 633/1972, ha affermato che "
mentre, in presenza di operazioni esistenti, il presupposto impositivo è costituito, appunto, dall’effettuazione delle operazioni imponibili (artt. 1 e 6) anche in mancanza di una loro rappresentazione documentale, in presenza, invece, di fatturazione di operazioni inesistenti, il presupposto stesso non può che essere costituito dal contenuto del documento che le rappresenta che, per il solo fatto della sua emissione, è titolo di credito d’imposta per il suo destinatario ed impone, quindi, il pagamento della corrispondente imposta da parte del soggetto passivo IVA".

Fonte: Agenzia Entrate

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