La Corte di Giustizia UE, nella decisione della causa C-35/05 sollevata dalla Corte di Cassazione ha precisato che un soggetto estero non può chiedere allo stato italiano il rimborso dell’Iva che gli è stata fatturata per errore da un fornitore nazionale, anche se l’imposta è stata pagata e regolarmente versata all’Erario. Solo il fornitore nazionale è legittimato a recuperare dal Fisco l’imposta erroneamente addebitata al cliente e versata, mentre il cliente può ottenere la restituzione di quanto pagato per errore mediante una azione civile nei confronti del fornitore. L’azione diretta verso l’Erario per ottenere il rimborso dell’Iva versata dal fornitore è esperibile dal cliente solo se è impossibile ottenere la restituzione dell’imposta dal fornitore (ad es. perché ha chiuso).

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