Il decreto legge n. 10 del 15 febbraio 2007 apporta due importanti modifiche al codice della proprietà industriale (d. lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 - C.P.I.) in merito alle condizioni di applicabilità della tutela sul diritto d’autore ai disegni e modelli industriali. Nello specifico sono stati modificati gli artt. 44 e 239.

Le novità normative, entrate in vigore il 16 febbraio 2007, accolgono i rilievi mossi dalla Commissione Europea e allineano la normativa interna a quella comunitaria.

1. Durata della protezione

Attraverso la modifica dell’art. 44 CPI, la durata della protezione garantita dalla legge sul diritto d’autore ai disegni e ai modelli industriali passa dal limite di 25 anni a quello di 70 anni successivi alla morte dell’Autore.

La normativa interna recepisce, anche nel settore del design, la durata “ordinaria” del diritto d’autore, come applicata in maniera uniforme nella stragrande maggioranza dei Paesi europei.

Risulta quindi molto più ampio lo spettro di quei soggetti legittimati a rivendicare diritti (anche di natura patrimoniale) per l’indebito sfruttamento delle proprie creazioni.

Il tema è di grande attualità, soprattutto nel settore della produzione dei mobili e dei complementi per arredo, nel quale per molti anni la riproduzione di copie, spesso identiche a modelli universalmente considerati “arte applicata al design”, è stata pressoché indisturbata essendo, di fatto, impossibile impedirla sulla base della normativa allora vigente.

Il primo punto di svolta in questo ambito è stato il d. lgs. 2 febbraio 2001 n. 25, attuativo della Direttiva Comunitaria 98/71, che ha reso effettiva anche in Italia la tutela del diritto d’autore per i disegni e i modelli industriali, purché dotati di carattere creativo e di valore artistico.

Proprio in applicazione di queste norme, il Tribunale di Firenze nel 2003 (caso della lampada “Wagenfeld”) e il Tribunale di Milano nel 2006 (caso della poltrona “Panton” e della lampada “Arco” di Castiglioni per Flos), hanno riconosciuto la tutela prevista dalla legge, in favore degli attuali detentori dei diritti d’autore su tali modelli, disponendo l’inibitoria dalla prosecuzione della attività di produzione e commercializzazione e, in un caso, anche un cospicuo risarcimento dei danni.

2. Limiti alla protezione accordata dal diritto d’autore

Il secondo importante cambiamento è rappresentato dal nuovo testo dell’art. 239 CPI, intitolato “Limiti alla protezione accordata dal diritto d’autore”.

Nell’attuale versione l’art. 239 CPI così dispone “La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell’articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941 n. 633, e successive modificazioni, non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 95, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.”

Il testo precedente dell’art. 239 CPI escludeva l’applicazione della protezione garantita dalle norme sul diritto d’autore, nei confronti di coloro che, anteriormente al 19 aprile 2001 (data di entrata in vigore del d. lgs. 25/2001) avevano intrapreso la fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità a disegni o modelli che erano di pubblico dominio.

Questa esclusione limitava la possibilità di azionare le norme a tutela del diritto d’autore per un periodo anni 10.

Il nuovo testo, dunque, elimina in maniera netta il c.d. “periodo di grazia” di 10 anni, ormai in fase di esaurimento e consente di agire immediatamente per ottenere la tutela dei diritti d’autore, precisando tuttavia che non potranno rientrare in questa forma di tutela i disegni che alla data del 19 aprile 2001 siano considerati di pubblico dominio.

Il periodo di grazia è stato a suo tempo voluto dal legislatore proprio per limitare l’impatto che la nuova forma di protezione costituita dal diritto d’autore avrebbe potuto sortire sul mercato italiano nel quale, per moltissimi anni, era consentito operare con la consapevolezza di non violare alcuna norma di legge codificata.

Non a caso, una nota di accompagnamento del d. lgs. 65/01 chiarì che “la norma contempera, da un lato, l’interesse alla salvaguardia delle legittime aspettative e dei diritti acquisiti dai terzi (cioè dei soggetti che hanno agito confidando nella legittimità del proprio operato n.d.r.), dall’altro, l’interesse a non procrastinare troppo nel tempo l’effettività della doppia tutela a favore dei titolari dei brevetti scaduti prima dell’entrata in vigore del predetto decreto.”

La Commissione Europea non ha però ritenuto di poter giustificare ulteriormente i privilegi di cui per molti anni ha potuto godere il nostro sistema di proprietà industriale, aprendo diverse procedure di infrazione e contestando apertamente la legittimità di quanto previsto all’art. 44 (durata della protezione) e all’art. 239 CPI in merito alla ritardata entrata in vigore delle norme a tutela del diritto d’autore.

Proprio queste procedure hanno condotto all’ampliamento della durata della protezione (da 25 a 70 anni) e alla definitiva eliminazione del periodo di grazia, che rimane comunque “bilanciato” dall’esclusione dell’applicabilità delle norme sul diritto d’autore per i modelli che al 19 aprile 2001 erano o sono divenuti di pubblico dominio.

“Caduta in pubblico dominio”

Questa nozione appare di immediata decodifica allorché il modello nei confronti del quale sia invocato il diritto d’autore sia anche coperto da protezione brevettuale (modello o disegno registrato).

In questo caso la caduta in pubblico dominio coinciderà con la scadenza del periodo di validità della privativa. Pertanto, laddove la registrazione del modello o disegno abbia cessato i propri effetti prima del 19 aprile 2001, il modello sarà considerato caduto in pubblico dominio a quella data e, quindi, non più proteggibile attraverso il diritto d’autore.

Più incerta rimane l’individuazione di questo momento per l’opera del design industriale che non sia stata oggetto di protezione brevettuale.

Si pensi, in particolare, all’ipotesi di una società estera, titolare di validi diritti d’autore su un'opera di industrial design nel proprio Paese d’origine, o in altri Stati dell’Unione Europea, la quale, pur nei limiti della nostra legislazione, abbia sempre contestato la legittimità dell’uso dei propri modelli in Italia da parte di soggetti terzi non autorizzati.

Ebbene, in tutti questi casi, nei quali il titolare non ha mai dato segno di rinunziare ai propri diritti, si potrà davvero parlare di caduta in pubblico dominio?

La risposta più immediata, sulla scorta di considerazioni di ordine sistematico che tengano comunque nella dovuta considerazione anche la tutela dell’affidamento di chi operò in un regime normativo diverso da quello attuale, sembra dover essere affermativa.

Vedremo comunque quale sarà l’interpretazione che forniranno le Sezioni Specializzate dei nostri Tribunali sul punto.

D’altro canto, proprio la valutazione della buona o mala fede di chi abbia realizzato copie dei modelli a favore dei quali è ora possibile invocare questa nuova forma di protezione, potrebbe acquisire importanza determinante ai fini dell’eventuale accertamento di una violazione dei diritti d’autore.

Infine è bene ricordare che il nuovo testo elimina il divieto presente nel previgente art. 239 CPI, di trasferire i diritti di fabbricazione, offerta e commercializzazione separatamente dall’azienda.

L’ultimo intervento di aggiornamento del CPI offre un’importantissima occasione per ribadire come l’ampliamento della tutela del diritto d’autore anche per le opere dell’industrial design, sia pure con i residui limiti sopra commentati, rappresenti il segno di una raggiunta maturità del nostro sistema di tutela della Proprietà Industriale ed Intellettuale, capace di garantire una protezione sempre più efficace ed efficiente al patrimonio delle “idee” che ogni azienda davvero competitiva sviluppa e custodisce nella sua quotidiana attività.

Fonte: Newsmercati

0 commenti:

 
Top