Con la circolare n. 16/E del 21 marzo, l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alla portata applicativa delle disposizioni in materia di incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale, di cui all'articolo 1, commi da 242 a 249, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Oggetto
La Finanziaria 2007 ha introdotto un'agevolazione fiscale temporanea, volta a favorire la crescita dimensionale delle imprese italiane, al fine di renderle più competitive a livello internazionale.
In particolare, i commi da 242 a 249 dell'articolo 1 prevedono, al ricorrere di particolari condizioni e limitatamente alle operazioni poste in essere nel biennio 2007-2008, il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio emergente da operazioni di fusione e di scissione, nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria in ipotesi di conferimento di azienda effettuato ai sensi dell'articolo 176 del Tuir.
Tali disposizioni introducono, in sostanza, una deroga al principio di neutralità fiscale contenuto negli articoli 172, 173 e 176 del Tuir in materia di fusioni, scissioni e conferimenti "neutrali".

Soggetti interessati
L'agevolazione è rivolta ai soggetti che risultano dalle operazioni di fusione, scissione e conferimento, a condizione che gli stessi rientrino in una delle forme societarie previste dall'articolo 73, comma 1, lettera a), del Tuir (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato).
Come evidenziato dalla circolare n. 16/E/2007, ciò che rileva è la natura giuridica del soggetto risultante dall'operazione di aggregazione aziendale ("soggetto finale"), non quella dei soggetti che pongono in essere le operazioni di concentrazione ("soggetti di partenza"). Questi ultimi possono essere anche soggetti non residenti e/o soggetti residenti con una forma societaria diversa da quelle delle società di capitali (ad esempio, società di persone ovvero enti commerciali), nonché imprese individuali.

Aggregazione aziendale
Fondamentale risulta essere lo scopo dell'operazione straordinaria posta in essere. Come si desume dalla lettera della norma, l'operazione di fusione, scissione o conferimento deve realizzare necessariamente una effettiva "aggregazione aziendale". Secondo l'Agenzia, infatti, "
non è sufficiente…la creazione di un'azienda di dimensioni maggiori ma occorre la concentrazione di almeno due aziende preesistenti".

L'Amministrazione finanziaria ha precisato, altresì, che "
le operazioni di scissione e di conferimento dovranno necessariamente avere ad oggetto un compendio di beni qualificabili come azienda e dovranno essere effettuate a favore di società beneficiarie/conferitarie preesistenti".
Tale precisazione è conforme alla
ratio dell'agevolazione. Infatti, non configurano operazioni di aggregazione aziendale quelle in cui la società conferitaria/beneficiaria sia una newco, in quanto la società neocostituita non dispone di un'azienda che possa essere aggregata a quella trasferita dalla scissa o dalla conferente.
Si evidenzia, per converso, che l'agevolazione può essere comunque riconosciuta nei casi in cui si effettuino più conferimenti o scissioni d'azienda da parte di società, indipendenti e operative da almeno due anni, a favore di una società di nuova costituzione, realizzandosi - secondo l'Amministrazione finanziaria - anche in tali fattispecie operazioni di "aggregazione aziendale".

Fusioni e scissioni
Con riferimento alle operazioni di fusione e scissione, il beneficio si sostanzia nel riconoscimento fiscale "gratuito" del valore di avviamento e di quello attribuito ai beni strumentali, materiali e immateriali, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio.
Conformemente alla
ratio della norma, viene riconosciuta valenza fiscale al solo disavanzo da concambio e non anche a quello d'annullamento.
Le disposizioni in esame hanno lo scopo di promuovere le concentrazioni tra soggetti "indipendenti" e, pertanto, è esclusa la possibilità di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo da annullamento, che si può generare solo in occasione di operazioni di fusione e scissione effettuate tra società legate tra loro da vincoli partecipativi.

Per l'individuazione delle attività cui può essere attribuito un maggior valore, il contribuente dovrà fare riferimento ai valori indicati nelle relazioni redatte dall'organo amministrativo e dagli esperti, nonché all'eventuale perizia di stima.
L'Agenzia delle entrate, con la circolare in commento, ha precisato, inoltre, che:

·       è esclusa la possibilità di dare riconoscimento fiscale a quella parte di disavanzo da concambio imputato ai beni del magazzino e/o alle partecipazioni

·       è esclusa la possibilità di dare riconoscimento fiscale a quella parte di disavanzo eventualmente imputato ai beni della società incorporante o della società beneficiaria della scissione

·       è consentito, invece, imputare il disavanzo a beni strumentali materiali e immateriali che non risultino esposti precedentemente in bilancio perché completamente ammortizzati o perché mai iscritti, come, ad esempio, il marchio generato internamente.

Il beneficio fiscale può essere fruito anche in relazione a più operazioni di aggregazione effettuate nel biennio 2007-2008, fino al limite massimo complessivo pari a 5 milioni di euro.
Se il disavanzo generatosi risulterà superiore all'importo di 5 milioni di euro, sarà il contribuente a individuare i beni per i quali i maggiori valori dovranno considerarsi fiscalmente rilevanti e comunicherà dette determinazioni nell'istanza di interpello preventivo.

Conferimenti
In relazione ai conferimenti d'azienda, il beneficio consiste nel riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti dalla società conferitaria a seguito del conferimento ricevuto.
Il soggetto conferitario, pertanto, non subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo, ma vedrà riconosciuti anche ai fini fiscali i maggiori valori dei beni strumentali, materiali e immateriali, e/o dell'avviamento, emergenti a seguito del conferimento, sempre nel limite massimo di 5 milioni di euro.
Nulla la norma dispone con riferimento al soggetto conferente, con la conseguenza che questo - ai sensi dell'articolo 176, comma 1 del Tuir - assumerà, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita.

Effetti
L'applicazione della descritta disciplina "speciale" comporta la deducibilità fiscale dei maggiori ammortamenti e il riconoscimento dei maggiori valori in sede di quantificazione di eventuali plusvalenze o minusvalenze, realizzate successivamente al decorso del termine di quattro periodi d'imposta. Infatti, ai sensi del comma 248 dell'unico articolo della Finanziaria 2007, la cessione dei beni rivalutati nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione "agevolata" comporta la decadenza dall'agevolazione, fatta salva la possibilità di richiedere la disapplicazione della disposizione decadenziale in esame.

Operatività e indipendenza
L'agevolazione è riconosciuta solo qualora le imprese partecipanti all'operazione straordinaria di aggregazione aziendale:

·       siano operative da almeno due anni. In merito, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'operatività deve intendersi in senso "sostanziale": non sarà sufficiente la formale costituzione dell'impresa da almeno un biennio, necessitando che nello stesso periodo sia stata effettivamente svolta una attività commerciale

·       non facciano parte dello stesso gruppo societario, considerato ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile

·       non siano legate tra loro da un qualsiasi rapporto di partecipazione

·       non siano controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile

·       posseggano i requisiti soggettivi e oggettivi (richiesti ai fini del riconoscimento fiscale) non solo al momento in cui viene posta in essere l'operazione di fusione, scissione o conferimento, ma anche nel corso dei due anni precedenti l'operazione stessa.

La circolare, inoltre - conformemente alla volontà del legislatore di incentivare e favorire esclusivamente l'aggregazione di imprese effettivamente "indipendenti", e non, quindi, le mere riorganizzazioni operate nell'ambito dei gruppi societari e/o familiari - ha escluso dall'agevolazione anche tutte quelle ipotesi in cui il controllo indiretto è assicurato dalla medesima persona fisica, ovvero da persone fisiche legate da rapporti di coniugio, parentela entro il terzo grado e affinità entro il secondo, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Tuir.

Interpello preventivo
Per accedere al beneficio è necessario presentare all'Agenzia delle entrate apposita istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Il contribuente è tenuto, infatti, a dimostrare preventivamente il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma al fine di poter beneficiare del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti.

L'Agenzia delle entrate ha precisato che "
considerato che la fruizione dell'agevolazione fiscale, conseguente al riconoscimento fiscale dei maggiori valori, trova concreta attuazione solo in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi, il requisito della preventività dell'istanza si intende rispettato se quest'ultima viene presentata in tempo utile per acquisire il parere dell'Agenzia delle entrate prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione medesima".
Il contribuente è tenuto, pertanto, a presentare l'istanza presso la competente direzione regionale, in tempo utile perché possa ottenere risposta prima del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Decadenza dall'agevolazione
Nel caso in cui la società risultante dall'aggregazione effettui ulteriori operazioni straordinarie, ovvero ceda i beni iscritti o rivalutati nei primi quattro periodi di imposta dall'effettuazione dell'operazione straordinaria, è prevista la decadenza dall'agevolazione.
E' offerta, però, possibilità al contribuente di sottrarsi agli effetti della decadenza, attraverso apposita istanza di disapplicazione della norma decadenziale, ai sensi dell'articolo 37-
bis, comma 8, del Dpr 29 settembre 1973, n. 600.

In caso di decadenza dall'agevolazione, la società liquiderà e verserà, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale si è verifica la decadenza, l'Ires e l'Irap dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tener conto dei maggiori valori fiscalmente riconosciuti. Per espressa previsione normativa, non sono dovuti sanzioni e interessi.

Fonte: Agenzia Entrate

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