A decorrere dal 14 marzo 2007, è del 3,75% la nuova misura del tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi dovuti agli enti di previdenza. Gli interessi di dilazione e di differimento, sempre a partire dal 14 marzo, saranno quindi calcolati applicando l’aliquota del 9,75%. La modifica produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato od omesso versamento dei contributi, come descritto nella circolare n° 59 del 13 marzo 2007.

Fonte: Inps

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