Con la risoluzione n. 55/E del 20 marzo, l'Amministrazione finanziaria è intervenuta in merito all'inquadramento, ai fini Iva, delle operazioni effettuate nell'ambito della gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (cosiddette Aee), che al termine della loro vita utile non sono più utilizzabili dai consumatori.
La disciplina in materia di sistemi di raccolta e di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), è stata di recente regolamentata dal Dlgs 25 luglio 2005, n. 151
(1). Nell'ambito di tale normativa, in particolare, i Raee sono suddivisi in relazione alla specifica fonte di provenienza ("domestica" e "attività professionale") e alla data di ingresso sul mercato delle Aee.

Il decreto, in particolare, individua tre diverse tipologie di "rifiuti", quali quelli provenienti:

1.      dai nuclei domestici relativi ad apparecchiature in circolazione sul mercato prima del 13 agosto 2005, cosiddetti Raee "storici" (articolo 10)

2.      dai nuclei domestici relativi ad apparecchiature in circolazione sul mercato successivamente al 13 agosto 2005 (articolo 11)

3.      dalle attività professionali (articolo 12).

Nel caso di specie, un consorzio aveva interpellato l'Amministrazione sul corretto comportamento da adottare relativamente:

1.      alle somme (visible fee(2)) che - a mente dell'articolo 10 del Dlgs n. 151 del 2005, adottato in attuazione delle disciplina comunitaria(3) - il produttore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche indica, distintamente dal prezzo di vendita delle stesse, all'acquirente finale

2.      alle somme percepite a titolo di contributo da parte del produttore.

L'articolo 10 appena citato, in particolare, prevede che "1) Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'articolo 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile di cui agli articoli 8 e 9 di RAEE storici provenienti dai nuclei domestici è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i rispettivi costi (…) 2) Fino al 13 febbraio 2011 (…) il produttore può indicare esplicitamente all'acquirente, al momento della vendita dei nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici. In tal caso il distributore indica separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello individuato dal produttore, per la gestione dei rifiuti storici. I costi indicati dal produttore non possono superare le spese effettivamente sostenute per il trattamento, il recupero e lo smaltimento (...) 4) Il finanziamento della gestione di rifiuti di apparecchiature rientranti nella categoria di cui al punto 5 dell'allegato 1.A (apparecchiature di illuminazione) è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale".

Il primo dubbio riguarda la natura tributaria del cosiddetto
visible fee, ovvero dell'importo che il produttore, in base al comma 2 dell'articolo 10, applica in aggiunta al prezzo di vendita del bene all'atto della cessione di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica.
Tale disposizione, in particolare, offre al produttore la possibilità di distinguere il prezzo di vendita della nuova apparecchiatura dalla quota parte di costo da lui sostenuto per l'attività di gestione dei Raee "storici".
L'Agenzia delle entrate, in base alla normativa Iva
(4) e alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee(5), ha precisato che il corrispettivo pagato a fronte della cessione di beni (quale, appunto, le apparecchiature elettriche ed elettroniche) è costituito da tutto ciò che è corrisposto dall'acquirente al cedente, compresi gli oneri e le spese connesse all'esecuzione dell'operazione. In base a tale principio, quindi, il visibile fee rappresenta base imponibile ai fini Iva, indipendentemente dalla modalità con cui il produttore lo rappresenta in fattura.
Da ciò discende che l'assoggettamento all'imposta avviene alle medesime condizioni previste per la cessione dell'apparecchiatura
(6).

Chiarito ciò, l'Amministrazione finanziaria è intervenuta per risolvere la seconda questione, relativa al trattamento Iva delle somme che i produttori versano al consorzio di appartenenza per la gestione dei Raee storici.
Sul punto, l'autorità fiscale ha innanzitutto richiamato il numero 127-
sexiesdecies) della tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633 del 1972, la quale stabilisce l'applicazione dell'aliquota Iva del 10 per cento alle prestazioni di "gestione, stoccaggio e deposito temporaneo(7)" di rifiuti urbani(8).

Per comprendere se i contributi versati al consorzio siano riconducibili tra le attività che beneficiano dell'aliquota agevolata bisogna verificare:

1.      che le operazioni effettuate rientrino nella gestione dei "rifiuti", posto che l'articolo 6, comma 1, lettera d), del Dlgs n. 22 del 1997 ("decreto Ronchi") fa riferimento alla "raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni"

2.      che i Raee rientrino tra i "rifiuti urbani", come previsto dalle disposizioni in materia ambientale (da ultimo disciplinate dal Dlgs 3 aprile 2006, n. 152).

In pratica, a condizione che il consorzio svolga direttamente l'attività di gestione dei rifiuti, così come indicata al precedente punto, e che i Raee costituiscano "rifiuti urbani", i contributi allo stesso corrisposti da parte dei produttori sono soggetti a Iva in base all'aliquota agevolata del 10 per cento.

Da ultimo, nella risoluzione si precisa che qualora il consorzio intenda affidare a soggetti terzi la gestione dei Raee, le somme dallo stesso ricevute non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina agevolativa del 127-
sexiesdecies), in quanto trattasi di corrispettivi relativi a una generica prestazione di "fare", resa ai sensi dell'articolo 3 del Dpr n. 633 del 1972.

NOTE:
1) Il Dlgs n. 151/2005 prevede che in capo ai i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sorge l'onere di istituire, gestire e finanziare sistemi di raccolta e di trattamento dei rifiuti di dette apparecchiature, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia ambientale.

2) Il "
visible fee" è la somma che corrisponde al costo di gestione dei Raee storici che il produttore, in aggiunta al prezzo di vendita della nuova apparecchiature, addebita all'acquirente della stessa.

3) Direttive 2002/95/Ce, 2002/95/Cee del 27 gennaio 2003 (sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche) e 2002/96/Ce del 27 gennaio 2003 (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - Raee).

4) In particolare, l'articolo 13 statuisce che "
la base imponibile è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti dal cedente (…), compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione".

5)
Cfr sentenza del 3 marzo 1994 (causa c-16/93), in base alla quale è stabilito che la base imponibile è costituita da tutto ciò che è ricevuto quale corrispettivo in relazione all'operazione effettuata.

6) L'articolo 12, comma 2, del Dpr 26/10/1972, n. 633, dispone che "
se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile."

7) Trattasi delle prestazioni previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22.

8) Di cui all'articolo 7, comma 2, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22.

Fonte: Carola Cerbini e Patrizia Claps Agenzia Entrate

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