E' consultabile sul sito dell’Agenzia delle entrate la bozza definitiva del modello Unico Persone fisiche 2007, relativo ai redditi del 2006, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il modello va presentato:

·  dal 2 maggio 2007 (il 1° maggio è festivo) al 2 luglio 2007 (il 30 giugno è sabato e il 1° luglio è domenica), tramite una banca o un ufficio postale

oppure

·  entro il 31 luglio 2007, in via telematica.

Ecco, in sintesi, le principali novità:

  • l’anticipo del termine finale di presentazione del modello, dal 31 luglio al 30 giugno, per chi presenta la dichiarazione in forma cartacea a una banca o a un ufficio postale, e dal 31 ottobre al 31 luglio per chi presenta la dichiarazione on line (articolo 37, comma 10, lettera b), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)
  • l’anticipo dei termini di versamento a saldo risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, dal 20 giugno al 16 giugno, ovvero, con la maggiorazione dello 0,40 per cento, dal periodo 21 giugno - 20 luglio al periodo 17 giugno – 16 luglio (articolo 37, comma 11, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248). Quest’anno, quindi, il versamento va effettuato entro il 18 giugno 2007 (in quanto il 16 e il 17 giugno sono rispettivamente sabato e domenica) o dal 19 giugno al 16 luglio con lo 0,40% in più
  • l’impossibilità di inserire la dichiarazione modello 770/2007 “ordinario” all’interno della dichiarazione unificata annuale
  • l’obbligo per i contribuenti titolari di partita Iva di presentare la dichiarazione unificata e di effettuare i versamenti d’imposta esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario
  • l’invio di eventuali comunicazioni dell’Agenzia delle entrate, relative alla liquidazione della dichiarazione, esclusivamente all’intermediario abilitato nel caso in cui abbia trasmesso la dichiarazione. Nell’ipotesi, l’intermediario è tenuto a portare a conoscenza del contribuente gli esiti presenti nella comunicazione di irregolarità ricevuta
  • l’obbligatorietà di indicare la residenza anagrafica solo nel caso di variazione della stessa nel periodo che va dal 1° gennaio 2006 alla data di presentazione della dichiarazione, o nel caso in cui la dichiarazione venga presentata per la prima volta
  • la possibilità, sia per i residenti in Italia che per i residenti all’estero, di farsi notificare gli atti o avvisi dell’Agenzia delle entrate a un indirizzo diverso da quello del proprio domicilio fiscale, eleggendo “domicilio per la notificazione degli atti” presso una persona o un ufficio situati nello stesso Comune del domicilio fiscale del contribuente. I residenti all’estero che non eleggono domicilio in Italia per la notificazione, possono indicare un indirizzo estero
  • la possibilità anche per quest’anno di destinare il cinque per mille della propria imposta sul reddito al sostegno delle Onlus, disciplinate dal Dlgs 460/1997, e delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, alle associazioni riconosciute che operano nei settori dell’assistenza, della beneficenza, della tutela dei beni culturali e della ricerca scientifica, al finanziamento degli enti della ricerca scientifica e dell’università, al finanziamento degli enti di ricerca sanitaria; tra i beneficiari, a differenza dello scorso anno, non è più compreso il Comune di residenza (articolo 1, comma 1234 e ss., legge 27 dicembre 2006, n. 296)
  • l’introduzione dell’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef per l’anno d’imposta 2007, nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile relativo all’anno d’imposta 2006, l’aliquota deliberata dal Comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2007. L’aliquota da applicare è quella deliberata per l’anno 2007 se la pubblicazione della medesima sul sito del dipartimento delle Politiche fiscali è avvenuta entro il 15 febbraio 2007, ovvero quella vigente per l’anno d’imposta 2006, nel caso di pubblicazione successiva a tale data.

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