Il Tribunale di Milano, con decreto del 9 Febbraio, ha fornito chiarimenti in merito ad alcune novità contenute nella riforma del fallimento. La relazione del professionista nel concordato preventivo sarà sottoposta ad un controllo di legalità con una verifica della completezza argomentativa e della coerenza motivazionale della attestazione. La fattibilità del piano, indicata nella citata relazione, dovrà essere oggetto di una esposizione completa ed articolata, in maniera da sfociare in una vera prognosi sulle prospettive a fondamento del piano di concordato, così da essere valido ausilio per la convenienza della proposta. Al giudice, però, non spetta sindacare nel merito quanto esposto dal professionista limitando invece la verifica ai valori del patrimonio dell’imprenditore che chiede di essere ammesso al concordato preventivo.

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