In tema di obblighi strumentali, il decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, modificando l’articolo 12 del Dlgs n. 471/97, ha introdotto significative novità sostanziali e procedurali in merito alla disciplina della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività medesima, a seguito di violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale. Sul punto, con la recente circolare n. 11/E del 16 febbraio, l’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti.

Particolarmente significativo è il richiamo al regime delle sanzioni accessorie, conseguenti alle violazioni degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.
L’articolo 1, commi da 8 a 8-ter, del Dl 262/2006 ha modificato la disciplina delle sanzioni accessorie in materia di scontrino e ricevuta fiscale, contenuta nell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che prevedeva la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività medesima, per un periodo da quindici giorni a due mesi, qualora fossero state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale, commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio.

La disposizione è stata riformulata, incidendo sui presupposti di operatività dell’istituto, sul trattamento sanzionatorio nonché sulle concrete modalità di esecuzione dello stesso.
Rispetto al passato, ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria è, oggi, sufficiente che "siano state contestate ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale", essendo stato eliminato il presupposto del definitivo accertamento delle stesse. Pertanto, diviene possibile l’applicazione della sanzione accessoria indipendentemente dal decorso dei termini per l’impugnazione dell’atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione, o dal passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale in caso di impugnazione, momenti ai quali si ricollega la definitività dell’accertamento.

Inoltre, la nuova disposizione non richiede che le tre distinte violazioni siano "accertate in tempi diversi". Dal venir meno di tale riferimento discende che l’autorità competente può, oggi, disporre la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero la sospensione dell’esercizio dell’attività medesima, anche nel caso in cui le tre violazioni - che rimangono giuridicamente distinte tra loro - siano contestate unitariamente, a prescindere dall’applicabilità dell’istituto del concorso o della continuazione alle correlative sanzioni principali.

Con riferimento agli aspetti procedurali, coerentemente con il venire meno del presupposto del definitivo accertamento delle violazioni, il comma 2 dell’articolo 12, Dl n. 262/2006, ha espressamente previsto che il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo, in deroga al principio di cui all’articolo 19, comma 7, del citato Dlgs n. 472 del 1997 (secondo cui le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo), e, se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di 50mila euro, la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.

Ai sensi del nuovo articolo 12, comma 2-bis, competente a disporre il provvedimento di sospensione - da notificare a pena di decadenza entro sei mesi decorrenti dalla contestazione della terza violazione - è la direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente.
Il compito di dare esecuzione e verificare l’effettivo adempimento dei provvedimenti di sospensione è affidato all’Agenzia delle entrate, ovvero alla Guardia di finanza, che coopererà secondo le disposizioni dettate dall’articolo 63 del Dpr n. 633/72.

A tale fine, l’esecuzione del provvedimento di sospensione è assicurata mediante applicazione del sigillo dell’organo procedente, con le sottoscrizioni del personale incaricato, ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali. Si osserva, al riguardo, che le modalità di apposizione del sigillo devono essere tali da consentire la riconoscibilità del provvedimento di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Delle operazioni compiute è redatto verbale.

L’articolo 1, comma 8-ter, prevede, infine, che le disposizioni dell’articolo 12, così come modificate o introdotte dalla legge di conversione, trovano applicazione per le violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione. Per le violazioni già constatate alla medesima data si applicano, per espressa previsione di legge, le disposizioni previgenti.
Da ciò deriva che per le violazioni constatate prima del 29 novembre 2006 (data di entrata in vigore della legge di conversione) trova applicazione la previgente disciplina, a prescindere dalla circostanza che l’atto di contestazione venga formato successivamente alla suddetta data.
Peraltro, anche con riferimento alle violazioni già constatate prima del 29 novembre 2006, si renderanno applicabili, se più favorevoli, le nuove misure sanzionatorie, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Dlgs n. 472 del 1997 (cfr circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1/E del 19 gennaio 2007).

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