Le collaborazioni occasionali devono essere caratterizzate dalla loro essenza sporadica, episodica, non professionale, minima e non organizzata.
Sporadiche ed episodiche: questo limite si riflette principalmente sul soggetto collaboratore. Egli non potrà compiere un numero troppo elevato di collaborazioni aventi il medesimo oggetto (es. 20 collaborazioni in un anno sempre per la realizzazione di siti internet) altrimenti potrà essere contestato che egli lo faccia con abitualità e dunque soggetto altro regime fiscale, contributivo ecc. (ad esempio impresa individuale). Allo stesso modo non potrà svolgere troppe collaborazioni in un anno con il medesimo soggetto altrimenti potrebbe essere contestata allo stesso modo la continuità od, ad esempio, il lavoro dipendente.
Non professionali: i soggetti iscritti in albi professionali non potranno svolgere collaborazioni occasionali aventi ad oggetto l’attività protetta dall’albo. Essi dovranno inquadrare tale attività come prestazione d’opera intellettuale (intendo la libera professione) od impresa, a secondo dei casi.
Minime: non potranno essere percepiti compensi eccessivamente elevati onde evitare la contestazione di altro tipo di attività. Non è possibile individuare un “tetto” massimo.
Non organizzate: la mancanza di una organizzazione, se non minima, “sostiene” l’esercizio senza professionalità ed abitualità della prestazione. Chi investirebbe 20.000 euro in attrezzature specifiche per una sola prestazione senza magari neppure trarne un beneficio almeno equivalente? L’avere attrezzature, locali, marchi registrati ecc. “dedicate” alla resa di prestazioni occasionali presumo potrà essere indicativo di una attività resa quantomeno con abitualità e, dunque soggetta ad inquadramento giuridico differente da quelli qui trattati.

A) LE PRESTAZIONI OCCASIONALI (Art. 2222 e ss. Codice civile)Il committente incarica il collaboratore di svolgere una determinata prestazione senza alcun vincolo di subordinazione ed orario. Il collaboratore renderà la propria opera in completa autonomia per quanto concerne il tempo ed il modo della prestazione.Si tratta di collaborazioni dove è assente il coordinamento con l’attività del committente (il collaboratore non si inserisce in una fase del ciclo produttivo, ad esempio). Manca altresì l’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale (il collaboratore non dirige nessuno e magari non ha nemmeno uno spazio fisico a lui dedicato in azienda).Opportuna, ma non obbligatoria, la redazione di quella che si potrebbe chiamare una “lettera d’incarico” (in realtà un mini contratto). Essa servirà a definire le controparti, l’oggetto della prestazione, il compenso lordo, le modalità di esecuzione dell’incarico, il profilo giuridico ecc. Servirà, infatti, a dare il “nomen iuris” alla collaborazione, cioè ad sottolineare che si tratta di collaborazione meramente occasionale ed ad escludere altre forme di lavoro. Ad esempio reputerei opportuni almeno questi riferimenti:- “prestazione meramente occasionale ai sensi dell’art. 2222 e ss. del codice civile, senza vincolo di subordinazione ed orario”- “Il compenso lordo è stabilito in euro _________________ e sarà corrisposto ______________ al netto della ritenuta d’acconto del 20% e degli eventuali oneri previdenziali a carico del collaboratore”- “è escluso che la prestazione di cui in oggetto sia resa quale collaborazione coordinata e continuativa c.d. “a progetto” e nemmeno quale prestazione occasionale coordinata di cui all’art. 61, c. 2, D. Lgs. 276/03. E’ altresì escluso qualsiasi rapporto di lavoro dipendente”;- “il collaboratore dichiara di non essere soggetto al contributo previdenziale di cui alla Legge 335/95 non avendo superato la soglia prevista dal D.L. 269/03, art. 44, c. 2, e si impegna a comunicare tempestivamente al committente il superamento di detta soglia, onde adempiere agli obblighi contributivi.”- “il collaboratore dichiara di non essere titolare di partita Iva e di non essere iscritto ad alcun albo professionale”- “La prestazione meramente occasionale di cui in oggetto rientra nelle previsioni dell’art. 67, lett. L) del D.P.R. 917/86 (redditi diversi) ed è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 (carenza del presupposto soggettivo)”.Il contratto sarà datato e sottoscritto dalle parti.
Il collaboratore rilascerà una ricevuta al committente all’atto della erogazione del compenso. La ricevuta, firmata dal solo collaboratore, riporterà una marca da bollo da 1,81 euro (attualmente) se il compenso lordo sarà superiore a 77,46 euro. Il collaboratore ne manterrà copia.Il profilo previdenziale delle prestazioni meramente occasionali è regolato dall’art. 44, c. 2 del D.L. 269/03, che stabilisce l’obbligo di versamento contributivo quando, nel corso dell’anno solare (da 1/1 a 31/12), il collaboratore superi la soglia di euro 5.000,00 di reddito dalle prestazioni meramente occasionali. Tale soglia deve essere considerata una vera e propria soglia di esenzione (in pratica se nell’anno il reddito sarà di 6.000 euro i contributi verranno versati su 1.000 euro). Attenzione la soglia non è da misurarsi sul compenso stabilito nel contratto, ma sul reddito che si andrà a dichiarare ed è riferita al cumulo di tutti i redditi da prestazioni meramente occasionali.Il collaboratore è obbligato ad effettuare immediatamente ed in proprio l’iscrizione alla c.d. “gestione separata INPS” (L. 335/95) al superamento della soglia di reddito predetta.Il collaboratore avrà l’obbligo di comunicare tempestivamente al committente l’avvenuto sorpasso di detta soglia, ma non dovrà comunicargli il suo reddito.Il committente avrà l’obbligo di versare i contributi dovuti (circa il 18%, ma si vedano per precisione le tabelle sul sito dell’INPS) trattenendone 1/3 al collaboratore, in quanto posti dalla Legge a carico di quest’ultimo.Il profilo fiscale (imposte sui redditi) di dette prestazioni è disciplinato dall’art. 67, lett. L) del D.P.R. 917/86 che definisce i redditi di collaborazione meramente occasionale quali “redditi diversi”. Tali redditi dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi annuale del collaboratore e concorreranno alla formazione del reddito complessivo al netto delle spese sostenute ed afferenti le prestazioni occasionali fornite. In pratica è concesso al collaboratore di detrarre le spese sostenute, ed opportunamente documentate, sostenute per rendere la prestazione. I compensi stabiliti nella lettera di incarico saranno percepiti dal collaboratore al netto della ritenuta d’acconto del 20% (attualmente). In pratica il committente tratterrà e verserà all’Erario, per conto del collaboratore, una parte delle tasse che il collaboratore andrà a determinare a saldo nella propria dichiarazione dei redditi.Entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è percepito il compenso il committente dovrà rilasciare una certificazione riassuntiva degli importi che ha erogato, delle ritenute e degli eventuali contributi versati. Il collaboratore utilizzerà tale certificazione per la compilazione della dichiarazione dei redditi.

B) LE PRESTAZIONI OCCASIONALI COORDINATE (Art. 61, c. 2, D.Lgs 276/03)Particolare tipo di “collaborazioni coordinate e continuative a progetto”, vengono infatti anche definite “mini co.co.co.”.Sarà infatti presente la coordinazione con il committente e l’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale.La differenza rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative è individuabile nell’assenza dell’obbligo ad un contratto scritto, quindi non è presente un progetto, ma la prestazione occasionale dovrà avere il limite di 5.000,00 euro di compenso lordo e di 30 giorni. Tali limiti sono indipendenti e riferiti a ciascun committente, nell'anno solare (basta superarne uno e si ricade automaticamente nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con i suoi pesanti obblighi).
Nonostante non vi sia obbligo, come visto prima, reputo necessaria la redazione di un contratto che disciplini (al pari di quello visto in precedenza) gli aspetti fondamentali del rapporto.Ad esempio potranno essere previste le seguenti clausole:- “prestazione occasionale coordinata ai sensi dell’art. Art. 61, c. 2, D.Lgs 276/03, senza vincolo di subordinazione ed orario”- “Il compenso lordo è stabilito in euro _________________ e sarà corrisposto ______________ al netto delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali a carico del collaboratore”- “è escluso che la prestazione di cui in oggetto sia resa quale collaborazione coordinata e continuativa c.d. “a progetto” e nemmeno quale prestazione meramente occasionale di cui all’art. 2222 e ss. del Codice Civile. E’ altresì escluso qualsiasi rapporto di lavoro dipendente”;- “il collaboratore dichiara di non essere titolare di partita Iva e di non essere iscritto ad alcun albo professionale”- “La prestazione occasionale coordinata di cui in oggetto rientra nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente come disciplinati dall’art.50 del D.P.R. 917/86 ed è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 (carenza del presupposto soggettivo)”.Il contratto sarà datato e sottoscritto dalle parti.Non sarà necessaria una ricevuta, poiché il collaboratore riceverà una vera e propria busta paga.Il profilo previdenziale delle prestazioni occasionali coordinate è regolato dalla L. 335/95, che stabilisce l’obbligo di versamento contributivo senza limiti minimi di reddito (non esiste più il limite di 5.000,00 euro).Il collaboratore è obbligato all’iscrizione alla c.d. “gestione separata INPS” (L. 335/95). Normalmente tale adempimento è curato dal committente.Il committente avrà l’obbligo di versare i contributi dovuti (circa il 18%, ma si vedano per precisione le tabelle sul sito dell’INPS) trattenendone 1/3 al collaboratore, in quanto posti dalla Legge a carico di quest’ultimo.A differenza dei redditi da prestazioni meramente occasionali i redditi da collaborazioni occasionali coordinate saranno disciplinati quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, in virtù di questa assimilazione, il collaboratore riceverà una vera e propria busta paga. Il compenso verrà dunque ricevuto al netto delle ritenute proprie del collaboratore (non è detto che corrispondano al 20%) ed egli potrà far valere le proprie deduzioni.Il collaboratore l’anno successivo riceverà dal committente il c.d. modello CUD, riassuntivo del trattamento fiscale cui è stato assoggettato il compenso percepito. Tale modello potrebbe essere sufficiente alla giustificazione dei propri redditi davanti all’Erario (quando non si abbiano altri diversi redditi che obblighino alla dichiarazione dei redditi annuale).
Meramente (minime): reddito fino a 5 mila euro/anno => Redditi diversi ART. 67, comma 1, lett.I, D.P.R. 917/86 => Contribuzione INPS Non dovuta D. L. 269/03
Meramente (maxi): reddito superiore a 5 mila euro/anno => Redditi diversi ART. 67, comma 1, lett.I, D.P.R. 917/86 => Contribuzione INPS Dovuta solo per la parte che eccede i 5 mila euro D. L. 269/03

Coordinate (minime): Di durata fino a 30 giorni/anno e/o per compensi non eccedenti i 5 mila euro/anno (per singolo committente) => Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente art. 50, comma 1, lettera c-bis, D.P.R. 917/86 => Contribuzione INPS Dovuta L. 335/95
Coordinate (maxi): (divengono collaborazioni coordinate e continuative a progetto) Di durata superiore a 30 giorni/anno e/o per compensi superiori a 5 mila euro/anno (per singolo committente) => Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente art. 50, comma 1, lettera c-bis, D.P.R. 917/86 => Contribuzione INPS Dovuta L. 335/95

Le collaborazioni occasionali di entrambi i tipi non hanno nulla a che vedere con l'IVA e quindi questa non dovrà mai essere applicata in nessun modo.

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