Il comma 1094 della legge Finanziaria 2007 prevede che le società di persone (in nome collettivo, in accomandita semplice e semplice) e quelle a responsabilità limitata costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ceduti dai soci, si considerano imprenditori agricoli. In sostanza queste società vengono assimilate agli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice Civile, con conseguenze in materia previdenziale e per i contributi pubblici.

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