Tra le novità più rilevanti del modello 730/2007, c'è l'introduzione del nuovo quadro I. Da quest'anno, infatti, (in applicazione di quanto disposto dall'articolo 37, comma 55, del Dl n. 223/2006) è prevista la facoltà per i contribuenti di utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi, modello 730/2007, per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 2007. Per l'esercizio di tale facoltà, sarà necessario compilare il relativo quadro I.

Per la piena operatività dell'innovazione normativa, lo stesso Dl 223/06 prevede l'emanazione di un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, con il quale saranno disciplinati termini e modalità di attuazione. Allo stato attuale, è possibile il versamento dell'Ici mediante F24 solo in caso di specifica convenzione, a tal fine stipulata fra il Comune interessato e l'Agenzia delle entrate. Con l'emanazione del citato provvedimento, la possibilità sarà fruibile da parte di tutti i contribuenti.

Il soggetto che esercita la facoltà presentando il modello 730 non avrà, nel mese di luglio o agosto, da parte del sostituto d'imposta, il rimborso degli importi a credito risultanti dalla dichiarazione, per la parte corrispondente all'importo del credito che ha chiesto di utilizzare per il pagamento dell'Ici mediante compensazione nel modello F24.

A tal proposito, peraltro, si ricorda che i termini per il versamento dell'Ici sono stati anticipati. Infatti:

  • entro il 16 giugno va effettuato il pagamento dell'acconto (il vecchio termine era il 30 giugno)
  • entro il 16 dicembre va effettuato il pagamento del saldo (la data ultima era, fino allo scorso anno, quella del 20 dicembre).

Il contribuente, in ogni caso, può effettuare entro il 16 giugno il pagamento sia dell'acconto che del saldo.

Il lavoratore dipendente o assimilato che presenta il modello 730 può scegliere di destinare al pagamento dell'Ici l'intero ammontare del credito eventualmente risultante dalla liquidazione della dichiarazione, o, in alternativa, specificare l'importo dell'Ici che intende pagare utilizzando il credito risultante dalla dichiarazione. Andrà, perciò, a seconda dei casi, barrata la casella 1 o compilata la casella 2 del quadro I. In tale caso, il contribuente può indicare in tutto o in parte l'ammontare dell'Ici dovuta per l'acconto e/o per il saldo.
Le due caselle, chiaramente, sono alternative. Nel caso in cui entrambe risultino compilate, infatti, il soggetto che presta l'assistenza fiscale considererà la casella 1 (quella relativa all'intero importo del credito) assente, comunicando tale circostanza al contribuente nelle annotazioni del modello 730-3.

Per utilizzare in compensazione il credito risultante dalla dichiarazione ai fini del pagamento dell'Ici, il contribuente deve, in ogni caso, compilare e presentare in banca, ovvero all'ufficio postale, il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell'eseguita compensazione, lo stesso presenti un saldo finale uguale a zero.

L'ammontare del credito che può essere utilizzato in compensazione ai fini del pagamento dell'Ici potrebbe non coincidere con quello indicato dal contribuente nel quadro I.
Se dalla liquidazione della dichiarazione risultasse un credito superiore all'importo indicato dal contribuente nella casella 2, il credito eccedente sarà rimborsato dal sostituto d'imposta; se, invece, il risultato della liquidazione della dichiarazione è un credito inferiore all'importo indicato dal contribuente nella casella 2, il contribuente non ottiene alcun rimborso dal sostituto d'imposta e per il pagamento dell'Ici, con il modello F24, oltre a utilizzare il credito, dovrà effettuare anche un pagamento diretto a integrazione.
In ogni caso, il credito da utilizzare è quello che risulta dalla liquidazione della dichiarazione e, in particolare, dal prospetto consegnato al contribuente dal soggetto che presta l'assistenza (modello 730-3/2007, righi 60 credito Irpef, 61 credito addizionale regionale e 62 credito addizionale comunale).

Molto semplice sarà la compilazione della delega di pagamento, in quanto nei suddetti righi del prospetto di liquidazione verranno riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all'anno di riferimento, al codice regione e al codice ente che poi dovranno essere utilizzati per la compilazione del modello F24.

In caso di presentazione del modello 730 integrativo, il contribuente, che nel modello 730 originario ha compilato il quadro Ici e che entro la data di presentazione del modello 730 integrativo ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito risultante dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro Ici un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione. Se, invece, il contribuente non ha compilato il quadro Ici nel modello 730 originario, ovvero pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito risultante dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro Ici del modello integrativo.

I coniugi, nel caso di presentazione di dichiarazione congiunta, potranno scegliere autonomamente se e in quale misura utilizzare il credito risultante dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento dell'Ici dovuta da ciascuno di essi; tuttavia, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento dell'Ici dovuta dall'altro coniuge.
In caso di dichiarazione congiunta, è opportuno ricordare che, comunque, l'eventuale credito risultante dal 730 in capo al contribuente verrà utilizzato dal soggetto che presta l'assistenza fiscale, indipendentemente dall'eventuale scelta manifestata nel quadro I da parte dei coniugi, secondo il seguente ordine: pagamento dell'eventuale debito dell'altro contribuente, pagamento dell'Ici (sempre che il quadro I sia stato compilato) dovuta dal contribuente al quale il credito è riferito, eventuale rimborso a cura del sostituto d'imposta.

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