La prima significativa novità è contenuta nell'articolo 37, comma 53, che abolisce, a far data dal 2007, l'obbligo di presentazione della dichiarazione Ici (prevista dall'articolo articolo 10, comma 4, del Dlgs n. 504/1992), come pure della "comunicazione" (prevista dall'articolo 59, comma 1, del Dlgs n. 446/1997), con riferimento agli enti locali che, utilizzando il potere regolamentare a essi attribuito dall'articolo 52 dello stesso decreto, l'hanno introdotta, in luogo della dichiarazione.
Già in tal modo il legislatore attua una importante semplificazione per i contribuenti, nonostante lo stesso comma 53 mantenga in vita gli obblighi dichiarativi "fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio" che, comunque, a mente del successivo comma 54, "deve essere assicurata entro il 31 dicembre 2006".

Nei commi successivi si gettano le basi per ulteriori e ancor più significative modificazioni, prevedendosi (comma 55) che "L'imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi ed è versata con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241", rinviando a un emanando decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate (sentita la conferenza Stato-città e autonomie locali) la definizione dei termini e delle modalità per dare concreta attuazione alla norma.
Per "agganciare" sempre più l'imposta comunale all'Irpef, consentendo una più agevole compensazione dei tributi, il comma 13 dello stesso articolo 37 provvede a unificare le date dei versamenti e le scadenze dell'Ici, che, con decorrenza dal 1° maggio 2007, vengono fissate:
  • al 16 giugno per l'acconto (in luogo del precedente 30 giugno)
  • al 16 dicembre per il saldo (in luogo del precedente 20 dicembre).

    Come si è avuto modo di rilevare, la modifica è coerente con l'impianto normativo complessivo dell'Ici, modellato sin dall'origine sulla falsariga dell'Irpef e al quale le odierne modifiche conferiscono maggiore uniformità, poi ulteriormente accentuata dalle disposizioni dettate dalla Finanziaria 2007, che si andranno a delineare di seguito.

    Sempre in tema di semplificazioni, e al fine di rendere concretamente possibile sia la liquidazione dei due tributi (erariale e locale) che i relativi versamenti, il citato comma 55 consente il versamento dell'Ici mediante l'utilizzo del modello F24, al fine di rendere possibile le compensazioni fra i tributi erariali e il principale tributo comunale.
    Sul punto, si osserva che, a differenza dell'obbligatorietà che originariamente aveva previsto il testo inserito nella bozza di Finanziaria per il 2005 (poi cancellato in sede di definitiva approvazione), la nuova disposizione offre al contribuente la scelta sulle nuove modalità di versamento, indipendentemente dal fatto che il Comune abbia sottoscritto o meno la convenzione con l'Agenzia delle entrate per avvalersi del pagamento mediante il modello F24. Inoltre, la disposizione troverà modo di collegarsi direttamente a quanto previsto dal comma 167 della legge finanziaria 2007, che introduce l'obbligo per i Comuni di disciplinare le modalità per consentire ai contribuenti la compensazione delle somme a credito con quelle dovute a titolo di tributi locali, dando così concreta attuazione alle direttive dettate dallo Statuto dei diritti del contribuente che, all'articolo 8, prevede espressamente che "l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione".

    A completamento della manovra compiuta con il Dl 223/2006, l'articolo 39 modifica la disciplina delle esenzioni spettanti agli immobili utilizzati da enti pubblici e privati, diversi dalle società, limitandola a quelli esclusivamente destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, e sempre che i soggetti passivi non abbiano come oggetto esclusivo o principale dell'attività l'esercizio di attività commerciali. In precedenza, il Dl 163/2005 aveva ampliato il campo di applicazione del beneficio, esentando dal pagamento dell'Ici gli immobili ove fosse svolta attività commerciale, se di proprietà di enti o istituzioni religiose. Tale norma, in pratica, non ha mai trovato concreta applicazione, essendo stata subito dopo modificata dall'articolo 7 del Dl n. 203 del 30 settembre 2005, che attribuiva i medesimi benefici anche a favore di attività non finalizzate al culto. Oggi, l'intervento contenuto nel Dl 223/2006 è di chiaro segno contrario, limitando l'agevolazione solo a quegli enti e istituzioni che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

  • 0 commenti:

     
    Top