L’art. 20 del Testo Unico prevede che i datori di lavoro soggetti all’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro debbono tenere un libro matricola in cui sono iscritti, nell’ordine cronologico di assunzione in servizio e prima dell’ammissione al lavoro, tutti i prestatori d’opera. Si evince dunque che il libro in parola è unico, come confermato anche dall’Inail. La nuova disciplina sulle violazioni per omessa istituzione e omessa esibizione dei libri paga e matricola crea invece alcune difficoltà per individuare il corretto comportamento da tenere, soprattutto per quanto riguarda le copie per le sedi secondarie. Le copie dei libri depositate presso le sedi secondarie devono essere vidimate al pari degli originali?

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