Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio, n. 38 (supplemento ordinario), sono state definite le specifiche tecniche, le modalità e i termini per la comunicazione all'Anagrafe tributaria, da parte degli intermediari finanziari, delle informazioni relative ai rapporti finanziari intrattenuti con i propri clienti dal 1° gennaio 2005, ancorché cessati, nonché per l'aggiornamento periodico delle medesime informazioni.
Il provvedimento in esame si colloca nell'ambito delle modifiche normative che negli ultimi anni hanno interessato i poteri degli uffici dell'Amministrazione finanziaria in materia di indagini finanziarie, disciplinati dagli articoli 32, n. 600/1973, e 51, Dpr n. 633/72.

Il provvedimento dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 37, comma 5, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (di seguito "decreto Visco-Bersani"), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Com'è noto, il citato articolo 37, commi 4 e 5, del "decreto Visco-Bersani" ha modificato l'articolo 7 del Dpr 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'Anagrafe tributaria, introducendo l'obbligo per gli intermediari finanziari di comunicare l'esistenza e la natura dei rapporti finanziari intrattenuti con i propri clienti.

Ambito soggettivo
Sono obbligati a effettuare le comunicazioni: le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e ogni altro operatore finanziario. Al riguardo, il provvedimento fa espresso rinvio alla tabella degli operatori finanziari, allegata al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005. Si tratta della vasta platea degli intermediari finanziari istituzionali abilitati a compiere operazioni di impiego, gestione e movimentazione delle disponibilità economiche e finanziarie, destinatari delle richieste dell'Amministrazione finanziaria di dati, notizie e documenti ai fini delle indagini finanziarie.

Ambito oggettivo
I dati oggetto della comunicazione all'Anagrafe tributaria sono quelli relativi all'esistenza dei rapporti finanziari, nonché la natura degli stessi, intrattenuti dagli operatori finanziari con i propri clienti. In particolare, devono essere comunicati:

  • i dati identificativi, compreso il codice fiscale, del soggetto persona fisica o non fisica titolare del rapporto
  • nel caso di rapporti intestati a più soggetti, i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di tutti i contitolari del rapporto
  • i dati relativi alla natura e tipologia del rapporto, la data di apertura, modifica e chiusura.

La comunicazione dei dati attiene ai rapporti in essere al 1° gennaio 2005, non rilevando la circostanza che in seguito alla predetta data i medesimi rapporti siano cessati; per converso, l'obbligo non è configurabile in relazione ai soggetti con i quali il rapporto sia cessato prima del 1° gennaio 2005.
Sotto il profilo temporale, la trasmissione delle informazioni deve essere effettuata:

  • entro il 30 aprile 2007, relativamente ai rapporti in essere alla data del 31 dicembre 2006, nonché ai rapporti cessati tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006
  • entro il 31 maggio 2007, relativamente ai rapporti instaurati o cessati dal 1° gennaio 2007 al 30 aprile 2007

Eseguite le prime comunicazioni di avvio della nuova anagrafe dei rapporti, dal 1° maggio 2007 dovranno essere trasmesse le informazioni relative alla nascita di nuovi rapporti instaurati o alla cessazione di quelli preesistenti. Tali comunicazioni dovranno essere compiute entro il mese successivo a quello in cui le modifiche stesse sono intervenute.
Sotto il profilo sanzionatorio, si rammenta che nell'ipotesi di violazione degli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria previsti a carico degli operatori finanziari torna applicabile la sanzione amministrativa da 2.066 a 20.658 euro, prevista dall'articolo 10, comma 1, del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471.

Trattamento dei dati
La nascita di una banca dati dei rapporti esistenti tra intermediari e contribuenti è finalizzata a semplificare e rendere più efficace l'attività istruttoria degli uffici procedenti nell'ambito delle indagini finanziarie, giacché l'Amministrazione finanziaria sarà in grado di conoscere a monte gli intermediari finanziari con i quali il contribuente sottoposto a controllo intrattiene rapporti finanziari.

Al riguardo, come gia precisato dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006, "la nuova strumentazione è rivolta a una attività di selezione preventiva al fine di dimensionare più precisamente le indagini e, quindi, di consentire - anche in funzione del rispetto della privacy dei contribuenti - agli uffici procedenti, almeno tendenzialmente, di coinvolgere solo gli intermediari che hanno intrattenuto rapporti con i contribuenti medesimi".

I dati acquisiti sono archiviati in apposita sezione dell'Anagrafe tributaria. In proposito, il provvedimento precisa che le notizie raccolte saranno trattate esclusivamente dal personale dell'Amministrazione finanziaria incaricato dei controlli, previa apposita autorizzazione, per l'Agenzia delle entrate, del direttore centrale Accertamento e del direttore regionale, e per la Guardia di finanza, del comandante regionale. L'utilizzo di tali dati riguarderà esclusivamente i soggetti interessati dalle attività istruttorie degli uffici per l'esecuzione delle indagini finanziarie.

Le comunicazioni concernenti l'esistenza e natura dei rapporti finanziari saranno utilizzabili dagli agenti della riscossione ai soli fini della riscossione mediante ruolo, previa autorizzazione rilasciata dai direttori generali degli agenti della riscossione. Le notizie acquisite in Anagrafe saranno accessibili, inoltre, secondo le modalità che saranno fissate in apposite convenzioni da stipularsi con ciascun organismo interessato, anche dall'Autorità giudiziaria, dagli ufficiali di polizia giudiziaria, dall'Ufficio italiano cambi, dal ministro dell'Interno; dal capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza, dai questori, dal direttore della Direzione investigativa antimafia e dal comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza nell'ambito dei rispettivi poteri istruttori.

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