Con riferimento alle modifiche introdotte nel Testo Unico bancario dall'art. 10, D.L. n. 223/2006, il Ministero dello Sviluppo economico chiarisce la disciplina della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali connesse ai rapporti bancari, segnandone l'ambito di applicazione e i presupposti anche con riferimento alle variazioni dei tassi di interesse; viene inoltre precisata la portata del diritto di recesso senza penalità e spese di chiusura, lasciando comunque salva - nel rispetto di alcuni presupposti - la possibilità per le banche di chiedere un rimborso dei costi.(Nota Ministero Sviluppo economico 21/02/2007, n. 5574)

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