Il contribuente che non abbia adempiuto al versamento dell’acconto Iva scaduto il 27 dicembre scorso ha ancora la possibilità di regolarizzare la propria posizione a costo contenuto: potrà infatti versare il dovuto, maggiorando il dovuto degli interessi legali, unitamente alla sanzione ridotta del 3,75%. Si tratta del cd ravvedimento “breve”, effettuato cioè entro i 30 giorni successivi alla scadenza di legge. Il ravvedimento lungo potrà invece essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione. Tributo ed interessi, quindi, saranno versati cumulativamente con il codice tributo 6013 (contribuenti mensili) o 6035 (contribuenti trimestrali), la sanzione invece sarà contraddistinta dal codice 8904.

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