Come cambia il Tfr.
La riforma - che però non tocca le quote di Tfr già maturate ma solo quelle che maturano - fa perno sue due principali novità: innanzitutto l'opzione, lasciata aperta per circa 11milioni di lavoratori del settore privato fino al 30 giugno 2007, di conferire il Tfr futuro ad una forma di previdenza integrativa a scelta.
In seconda battuta il meccanismo cosiddetto del "silenzio-assenso", che scatta quando la decisione non viene presa espressamente.

La destinazione ai fondi.
Quando conviene accantonare oggi per colmare al momento della pensione? La scelta se destinare il Tfr a fondi pensione per finanziare la pensione integrativa o mantenerlo in azienda dipende dalla valutazione di una serie di variabili: l'età del lavoratore e l'anzianità contributiva in primo luogo; il reddito percepito attualmente e ancora il livello di copertura del sistema previdenziale obbligatorio.
Destinare il trattamento di fine rapporto a un fondo pensione, infatti, comporta che il lavoratore ha deciso di rinunciare alla somma che gli spetterebbe in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, a favore di una rendita aggiuntiva a quella che gli liquiderà, con il pensionamento, la previdenza pubblica.
Tuttavia la scelta - entro il 30 giugno o, in caso di nuova assunzione, nei sei mesi successivi - è condizionata da fattori soggettivi e oggettivi. Tra l'altro la riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, si propone di promuovere l'adesione ai fondi pensione e il loro finanziamento consentendo di accedere alla previdenza complementare anche con il solo conferimento del Tfr, il 6,91% della retribuzione annua. In particolare il Governo auspica un successo di adesione ai fondi pensione da parte dei lavoratori più giovani, che al momento del pensionamento, avranno un tasso di sostituzione retribuzione-pensione assai inferiore a quello attuale.
Quanto alla convenienza fra il mantenimento del Tfr presso il datore e l'adesione a una forma complementare, va tenuto conto che nel primo caso si ha un incremento della quota di Tfr maturata nell'anno (tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'Istat), mentre la seconda soluzione risente dell'andamento di mercato dei titoli a cui fanno riferimento i fondi e le polizze assicurative con finalità previdenziale, con gli eventuali vantaggi e rischi che ne seguono.


La previdenza complementare.
Debutta una nuova fiscalità per la tassazione delle prestazioni che però si applica esclusivamente agli importi maturati a partire dal 1° gennaio 2007. L'aspetto più innovativo è rappresentato dalle due agevolazioni introdotte: da un lato la deducibilità dei versamenti prevista entro il tetto massimo di 5.164,57 euro all'anno e non più nel limite del 12% del reddito complessivo; dall'altro un'aliquota sul rendimento annuo dell'11%, e sulla restante parte un'aliquota alla percezione della rendita del 15%, che si riduce dello 0,3% annuo per ogni anno di permanenza nello strumento previdenziale dopo il quindicesimo (fino al massimo al 9 per cento). Un elemento da considerare, a maggior ragione se si è in prossimità dell'età della pensione e ci si domanda se sia conveniente lasciare il proprio Tfr all'azienda (o all'Inps).
Invece va precisato che questo nuovo regime di tassazione non interessa né il Tfr, né le altre indennità e somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio, le somme a titolo di indennità di preavviso, di patto di non concorrenza o di incentivo all'esodo). Il Tfr, infatti, è tassato separatamente e si continuerà a tener presente l'articolo 19 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir): verrà cioè calcolata l'aliquota media, ottenuta applicando le aliquote Irpef valide alla data di maturazione dell'indennità al reddito di riferimento. Questo, a sua volta, è determinato dividendo l'importo del Tfr maturato per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione del Tfr e moltiplicando il risultato per 12. Inoltre, soltanto per le somme maturate dopo il 1° gennaio del 2001, verrà ricalcolata l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.



La scelta.
Per i dipendenti del settore privato il termine è fissato al 30 giugno di quest'anno ma dovendo compiere una scelta cruciale per il proprio futuro non c'è tempo da perdere: l'obiettivo della disciplina sulla previdenza complementare è di permettere la costruzione di una seconda pensione, ossia di una rendita integrativa alla pensione di base che in futuro sarà meno della metà dell'ultimo stipendio, destinando il Tfr maturando a fondi chiusi o aperti (va ribadito che quello maturato fino al 2006 rimane in azienda).
In alternativa è data la possibilità di lasciare le cose come stanno, tenendo il Tfr in azienda se questa conta fino a 49 dipendenti, se invece l'impresa per cui si lavora ha almeno (o più) 50 dipendenti verrà destinato al Fondo dello Stato gestito dall'Inps. Per il dipendente non cambia nulla. Il Tfr è il 6,91% della retribuzione annua lorda dei dipendenti delle aziende private. Il modo più semplice e certo per evitare equivoci è di comunicare la propria decisione con una dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro, manifestando la volontà di destinare il Tfr futuro a forme di previdenza complementare oppure, in caso contrario, di lasciarlo in azienda. Tuttavia la forma scritta non è libera: le aziende che hanno cominciato a consegnare ai propri dipendenti i modelli per la scelta sulla destinazione del Tfr, ricevendoli talvolta indietro già compilati, dovranno ricominciare tutto l'iter daccapo per effetto del decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) di attuazione dell'articolo 1, comma 765 della Legge Finanziaria 2007 (la 296/06). Questo provvedimento, infatti, riporta in allegato i moduli che le aziende dovranno consegnare ai propri dipendenti, escludendo l'utilizzo di qualsiasi altra documentazione "fai da te". Di conseguenza i moduli già consegnati andranno cestinati non avendo alcun valore per esprimere la decisione, mentre l'unico modello da utilizzare sarà quello che sarà allegato al provvedimento in corso di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale». Una volta consegnato al dipendente, nel caso scegliesse espressamente il destino del Tfr a fondi pensione, dovrà compilarlo e riconsegnarlo al datore di lavoro allegando anche il modulo di iscrizione al Fondo pensione: pertanto, l'adesione alla previdenza complementare dovrà essere contestuale alla manifestazione espressa di volontà sul trattamento di fine rapporto. Occorre però valutare con accortezza in quanto una volta stabilito di destinare il Tfr a un fondo pensione la scelta è irrevocabile; mentre l'opzione a favore dell'azienda può essere revocata in qualsiasi momento.

Il silenzio-assenso.
Se il lavoratore espressamente sceglie di non conferire la liquidazione ai fondi pensione, ma di mantenerlo in tutto o in parte, il Tfr avrà una sorte diversa a seconda delle dimensioni dell'azienda:
  • Se l'azienda presenta fino a 49 dipendenti, il Tfr resta in azienda;
  • Se ha almeno 50 dipendenti l'azienda è tenuta a trasferire il Tfr all'Inps e in particolare dovrà essere destinato al Fondo statale gestito dall'Inps (la cui disciplina è prevista dalla bozza del primo decreto attuativo dell'articolo 1, comma 757 della Finanziaria). Il lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro avrà diritto alla liquidazione dello stesso Tfr come se fosse rimasto in azienda.
Tuttavia nell'ipotesi in cui, entro il 30 giugno, il lavoratore non esprima alcuna preferenza, per volontà oppure perché per disinformazione ha fatto decorrere il termine, tutto il suo Tfr futuro verrà trasferito in modo automatico al fondo pensione previsto dal contratto collettivo o individuato con accordo aziendale.
Se però manca un'intesa aziendale oppure se esistono più fondi, il Tfr andrà a quello a cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, o in ultima spiaggia al Fondo pensione "residuale" costituito ancora presso l'Inps (indicato come "FondInps" e disciplinato dalla bozza del secondo decreto interministeriale attuativo del comma 765 dell'articolo 1 della Finanziaria).
Il fondo residuale, di conseguenza, non va confuso con il Fondo dello Stato gestito dall'Inps che invece gestirà il Tfr per le sole imprese con almeno 50 dipendenti quando si scelga di non optare per una delle forme di previdenza complementare.


La data di assunzione.

Entro il 31.12.2006
Per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2006, esclusi i collaboratori domestici, il Tfr che potrà essere devoluto al fondo pensione è quello che matura dalla data dell'opzione, se la manifestazione di volontà avviene in modo espresso; oppure, in caso di silenzio assenso (o consenso tacito), a decorrere dal 1° luglio 2007, al fondo chiuso o al fondo di previdenza complementare gestito dall'Inps in mancanza di un fondo contrattuale.
In entrambe le situazioni, tuttavia, il datore versa il relativo importo al fondo non prima del 1° luglio 2007, rivalutando tra l'altro le quote relative alle mensilità dall'adesione al 30 giugno, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2120 del Codice civile (il Tfr in base alle vecchie norme viene rivalutato di 1,5 punti l'anno più il 75 per cento dell'inflazione).
Se invece il lavoratore decide di conservare il Tfr in azienda, il regime è differente a seconda delle dimensioni dell'azienda:
  • se l'azienda presenta un organico medio fino a 49 dipendenti nel 2006, il datore non deve effettuare alcun versamento;
  • mentre l'azienda con almeno 50 dipendenti, a partire dal mese successivo a quello di opzione del lavoratore, deve cominciare a versare il contributo Tfr mensilmente al fondo statale gestito dall'Inps. La quota di Tfr da versare è quella maturata a partire dal 1° gennaio 2007 compresa la rivalutazione.
Va precisato però che, coloro che alla data del 31 dicembre 2006 già versavano integralmente il Tfr alla previdenza complementare, non dovranno esercitare alcuna opzione.

La data del 29.04.1993
Resta rilevante per chi è già assunto da tempo la data del 29 aprile 1993. I dipendenti assunti dopo questa data, infatti, non possono "frazionare" la destinazione del Tfr futuro: l'alternativa perciò si pone solo fra l'intera liquidazione in azienda o ai fondi pensione.
Chi, invece, è stato assunto prima del 29 aprile 1993 si trova di fronte a una rosa di opportunità: nell'ipotesi in cui abbia già aderito a un fondo pensione può continuare a contribuire con la stessa quota versata in precedenza, mantenendo presso il datore di lavoro il resto del Tfr maturando; oppure può versare ai fondi l'intera liquidazione futura. Se, al contrario, non è ancora iscritto a fondi pensione può scegliere di trasferire il Tfr futuro anche solo nella misura fissata dagli accordi collettivi o, in assenza di questi, in misura non inferiore al 50 per cento.


Dall' 01.01.2007
Discorso diverso vale per chi è stato assunto dal 1° gennaio 2007: i sei mesi per la scelta decorrono in questo caso dall'assunzione sia nel caso di opzione espressa per un fondo pensione sia di silenzio assenso i datori dovranno versare il Tfr dal momento dell'assunzione.
  • Se il lavoratore intende conferire espressamente il Tfr alla previdenza integrativa, dal momento dell'assunzione ha sei mesi di tempo per decidere, mentre il datore di lavoro dovrà versare al fondo l'importo relativo al Tfr maturando a decorrere dal mese successivo a quello di comunicazione del lavoratore: il versamento è però dovuto a partire dalla data di assunzione, calcolando anche la rivalutazione.
  • Se però il lavoratore non si esprime, il datore di lavoro, dal mese successivo alla scadenza del semestre, comincia a versare il Tfr maturando al fondo. In pratica, dunque, il neoassunto che alla fine del semestre non abbia effettuato alcuna opzione si vedrà versare il Tfr al proprio fondo negoziale fin dal giorno in cui è entrato in azienda. Pertanto, se si ipotizza una nuova assunzione il 1° febbraio 2007, il lavoratore ha tempo fino al 31 luglio 2007 per esercitare l'opzione di destinazione del suo Tfr maturando. In mancanza di comunicazione il datore a partire dal mese di agosto (per la precisione dalla prima data utile di scadenza fissata dal fondo) deve versare il Tfr alla forma di previdenza complementare competente anche per il periodo da febbraio in poi compresa la rivalutazione relativa ai mesi da febbraio a giugno.
  • Infine, nel caso in cui il lavoratore voglia lasciare il Tfr maturando presso l'azienda, se questa ha più di 49 dipendenti il Tfr maturando verrà trasferito al fondo presso l'Inps, a decorrere dalla data di assunzione.

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