A seguito della proroga effettuata dal comma 396 della Finanziaria 2007 al comma 103 della legge 266/2005 (Finanziaria per il 2006), le somme versate nel periodo d'imposta 2006 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/Cee, riga B, recepita con decreto del ministro dell'Ambiente 23 marzo 1992, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 (ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 241/97) fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo.

L'utilizzo in compensazione può riguardare il versamento di qualunque imposta (Iva, ritenute dipendenti, eccetera), contributo o premio, nell'ambito del modello F24.
Come precisato nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 3/E del 16/1/2007, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo da utilizzare è il 6793, indicandolo nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme evidenziate nella colonna "importi a credito compensati"; nel campo "Anno di riferimento" dovrà essere specificato l'anno in cui è effettuata la compensazione.
Nel caso in cui si dovesse procedere alla restituzione spontanea del credito di cui sopra, a seguito di errata utilizzazione, il contribuente dovrà utilizzare lo stesso codice tributo.

Esempio
Un'impresa di autotrasporti possiede 10 camion aventi i requisiti previsti dalla norma, in relazione ai quali ha versato nel 2006 i premi di assicurazione Rc auto, comprensivi del contributo al Ssn per i seguenti importi (espressi in euro):

caso a) 200, 200, 250, 280, 290, 190, 190, 195, 285 e 300, per un totale di 2.380 euro.
Considerato che per ciascun veicolo l'importo versato non supera il limite di euro 300, la società può utilizzare in compensazione l'ammontare complessivo del contributo corrisposto nel 2006, pari a 2.380 euro.

caso b) 400, 350, 450, 480, 490, 590, 390, 395, 385 e 400, per un totale di 4.330 euro.
Considerato che per ciascun veicolo l'importo versato supera il limite di euro 300, la società può utilizzare in compensazione l'ammontare del contributo corrisposto nel 2006, per un importo pari a 3.000 euro.

Si precisa che le somme utilizzate in compensazione non concorrono alla formazione del reddito d'impresa, né ai fini Irpef/Ires, né ai fini Irap.

Il comma 397 della Finanziaria 2007 ha prorogato per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2006, le disposizioni dell'articolo 1, comma 106, legge 266/2005 (Finanziaria 2006), in base al quale la deduzione forfetaria per spese non documentate, di cui all'articolo 66, comma 5, primo periodo, del Tuir, a favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, compete anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

La deduzione forfetaria potrà essere usufruita:

  • dagli autotrasportatori di merci in conto terzi, in contabilità semplificata o ordinaria per opzione
  • in relazione ai trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore (titolare ditta individuale, soci di società di persone)
  • una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi.

Per poter usufruire di tale deduzione è, inoltre, necessario redigere un prospetto che deve contenere per ogni giorno di effettuazione dei trasporti i seguenti dati:

  • i viaggi effettuati e le destinazioni
  • la durata dei viaggi
  • gli estremi dei documenti (fatture, lettere di vettura, eccetera).

Tali documenti dovranno essere conservati fino alla scadenza del termine per l'accertamento. Il prospetto va sottoscritto dal titolare della ditta individuale o da un legale rappresentante (per le Snc e le Sas).

La deduzione forfetaria in questione non è rilevante ai fini Irap.

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