Per aiutare i contribuenti nell’applicazione del nuovo regime Iva in edilizia scende in campo anche la Confederazione nazionale dell'artigianato (Cna) per cercare di offrire qualche aiuto nell'individuare i comportamenti da adottare. Comportamenti che divengono sempre più impellenti considerando che ormai dall'1 gennaio il regime del reverse charge è in vigore in forza dell'articolo 1, comma 44 della 27 dicembre 2006, n. 296. Il riferimento all'1 gennaio deve essere inteso come applicazione del regime a tutte le fatture emesse da tale data indipendentemente dal fatto che le operazioni interessate siano state materialmente effettuate prima di tale termine. Ciò in quanto vertendo in materia di prestazioni di servizi è chiaro che il riferimento temporale deve essere individuato con riguardo al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi di cui all'art. 6 del dpr 633/72.

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