In base alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, in relazione alla disposizione dell'art. 1, comma 388, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) in materia di recupero edilizio, l'obbligo di specificare nella fattura il costo della manodopera ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 10% e della detrazione Irpef 36%, non vale per l'apporto lavorativo del titolare dell'impresa. Vale, invece, relativamente al lavoro prestato da terzi, in base a contratti d'opera o di subappalto; in tali ipotesi, detti soggetti dovranno quantificare e comunicare al committente il costo della manodopera prestata, ai fini della successiva evidenziazione nella fattura al cliente. L'Agenzia precisa, infatti: in primo luogo che il costo della manodopera può essere indicato quale dato complessivo, senza necessità di una distinta evidenziazione in ordine ai singoli dipendenti impiegati. In secondo luogo che l'impresa individuale che renda la prestazione di servizio attraverso l'attività del solo titolare non dovrà indicare alcun costo per la manodopera prestata dal titolare stesso; tuttavia si dovrà fare menzione di questa circostanza nella fattura emessa. Stesso discorso vale per il lavoro prestato dal titolare di un'impresa che operi anche mediante dipendenti: in tal caso, il costo della manodopera dovrà essere evidenziato al netto dell'apporto del titolare. Se poi l'impresa affida, in tutto o in parte, l'esecuzione dei lavori ad altri soggetti, che operino in base a contratti d'opera o di subappalto, la fattura dovrà riportare menzione di questa circostanza e dovrà indicare, inoltre, sia il costo della manodopera impiegata direttamente dall'impresa sia quello della manodopera impiegata dagli altri soggetti, secondo l'importo da questi comunicato. Infine, la norma deve intendersi applicabile anche alle ipotesi qualificabili come cessione di beni con posa in opera.

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