La Circolare n. 1/E del 2007 ha precisato che, anche dopo la stretta introdotta con la manovra bis, il concetto di autovetture che costituiscono beni strumentali, per le quali è ancora stabilita la deducibilità integrale, è limitato ai mezzi senza i quali l’impresa non potrebbe svolgere l’attività, come nel caso di autonoleggio o di scuole guida (affermazione questa già prevista dalla Circolare n. 48/E del 1998). L’uso per le trasferte di mezzi propri del dipendente, o noleggiati per tale impiego, con rimborso delle relative indennità chilometriche sembra ora più conveniente, consentendo una deduzione integrale dei costi (entro i limiti previsti dall’art. 95 Tuir), contro l’indeducibilità totale. Per i professionisti le Entrate dovrebbero chiarire se, in presenza di auto concessa in uso promiscuo ad un dipendente, sia consentito dedurre oltre all’importo tassato in busta paga anche il 25% dei costi eccedenti.

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