Quando gli elementi di gravità, precisione e concordanza che sovrintendono al ragionamento presuntivo per la ricostruzione del volume d'affari ai fini IVA non sono riscontrabili nelle dichiarazioni rese da terzi in sede penale circa l'effettuazione di pagamenti illeciti in favore di dirigenti di una società - pagamenti confluiti sui conti correnti personali degli stessi dirigenti, senza che sia stato rilevato un corrispondente introito da parte della società - deve essere escluso il coinvolgimento della società stessa nelle operazioni illecite poste in essere dai suoi rappresentanti.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 13/11/2006, n. 24200)

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