In caso di impossibilità (dipendente da furto) di produrre la documentazione contabile richiesta per la detrazione di IVA a credito, l'autodichiarazione del contribuente avente ad oggetto l'elenco delle fatture sottratte, ancorché dettagliato, non è sufficiente: tale indizio deve trovare conferma testimoniale o presuntiva, se non è possibile il riscontro con le fatture emesse tramite la tenuta della regolare contabilità del soggetto emittente delle stesse.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 29/09/2006, n. 21233)
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