Con il parere che segue il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive apporta un ulteriore contributo a una tesi interpretativa radicata nella propria giurisprudenza (in particolare, si richiamano i pareri n. 16/2003, n. 9/2004 e nn. 5, 21 e 50 del 2005), che si traduce nel riconoscere l’elusività nelle operazioni di scissione parziale proporzionale finalizzate a scorporare dall’azienda commerciale le componenti immobiliare e finanziaria, qualora esse siano poste in essere con evidenti finalità tipiche di altri atti o negozi che abbiano, per il contribuente, un contenuto di maggiore onerosità fiscale.In tal caso, viene di fatto esautorata la fisiologia attribuita alle scissioni dall’ordinamento che, con l’articolo 173 del Tuir, ne ha esplicitamente riconosciuto la neutralità.Ma veniamo, innanzitutto, al contenuto del quesito rappresentato.Propone l’interpello una società Y Srl che svolge attività di progettazione, produzione e commercio di impianti di automazione navale e prodotti complementari.Nel patrimonio della società istante sono compresi un fabbricato, in cui gran parte dell’attività viene esercitata, un terreno non utilizzato, nonché la partecipazione al 79,2 per cento del capitale sociale dell’interpellante e la partecipazione al 25 per cento del capitale sociale della K Spa.Dal momento che il mercato in cui opera è attualmente in forte evoluzione, con la presenza di quattro leader a livello mondiale, l’istante si trova a dover competere con concorrenti aventi dimensioni molto maggiori della propria, con il conseguente rischio di essere nel medio/lungo termine estromessa dal mercato stesso.La compagine sociale ha, dunque, valutato l’opportunità di procedere alla cessione delle quote di propria spettanza a una società di maggiori dimensioni, ritenendo che tale scelta sia la più adatta a garantire la prosecuzione dell’attività e l’occupazione del personale attualmente in forza alla società istante.Alla fine dell’anno 2005, inoltre, un’importante multinazionale nordamericana (Alfa) ha manifestato il proprio interessamento all’acquisto di una quota di maggioranza o all’acquisto del 100 per cento della Srl a condizione che non siano incluse nel patrimonio sociale né il fabbricato né le partecipazioni ritenute non strategiche per l’investimento.La società istante, quindi, intende porre in essere un’operazione di scissione parziale e proporzionale, al fine di separare l’attività caratteristica dal patrimonio immobiliare e finanziario, cui la multinazionale non sarebbe interessata.In considerazione dell’impossibilità di sostenere nel medio/lungo termine la propria posizione di mercato e della conseguente eventualità di cedere le quote societarie, i soci intendono procedere alla rivalutazione delle medesime ai sensi dell’articolo 11-quaterdecies, comma 4, della legge 2 dicembre 2005, n. 248.La società istante procederà successivamente alla scissione parziale proporzionale, con attribuzione a una società beneficiaria neocostituita del fabbricato (che verrà poi concesso in locazione, a prezzi di mercato, alla società scissa), del terreno non utilizzato e delle partecipazioni, considerate attività non strategiche dalla multinazionale interessata all’acquisto.I soci della scissa procederanno successivamente alla cessione delle quote di propria spettanza alla società nordamericana, in una misura che potrà variare dal 60 al 100 per cento, a seconda dello svolgimento delle trattative. Il valore di carico delle quote cedute sarà pari alla proporzione di patrimonio netto rimasto in capo alla scissa. La società istante precisa che il valore di carico delle quote della beneficiaria sarà pari alla proporzione di patrimonio netto attribuito dalla scissa alla società beneficiaria stessa, e che le medesime non saranno cedute successivamente alla scissione, ma resteranno di proprietà degli attuali soci, senza variazione della compagine sociale.Come è stato evidenziato nella richiesta di parere, il fine perseguito dai soci della scissa è quello di suddividere il patrimonio di quest’ultima, mantenendo in capo a essa l’attività produttiva e commerciale e attribuendo alla società beneficiaria i cespiti immobiliari e le attività finanziarie, onde permettere l’aggregazione della prima a un gruppo di dimensioni maggiori, che non sarebbe interessato al patrimonio immobiliare e alle partecipazioni societarie detenute, in quanto ritenuti non strategici nell’investimento.Ritiene il Comitato consultivo che la prospettata operazione di scissione non viene utilizzata come strumento di riorganizzazione imprenditoriale e aziendale delle società interessate, ma, unitamente alla rivalutazione delle quote e alla successiva cessione di quelle relative alla scissa, serve solo a surrogare una diversa operazione negoziale che, più congrua sul piano giuridico rispetto alle finalità concretamente perseguite, risulterebbe tuttavia fiscalmente più onerosa, facendo emergere basi imponibili.La fattispecie presenta evidenti affinità con quella oggetto del parere n. 50 del 20 dicembre 2005 (v. FISCOoggi del 6 marzo 2006), nella quale il Comitato consultivo aveva affermato la non elusività di una scissione parziale proporzionale posta in essere per scorporare dall’azienda commerciale le componenti immobiliari e finanziarie a condizione che in conseguenza di essa non si realizzasse il trasferimento della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie della scissa, perché in tal caso “nella scissione dovrebbe ravvisarsi un’operazione strumentale, volta soddisfare finalità proprie di altri atti o negozi giuridici, il cui compimento si rivelerebbe fiscalmente più oneroso”.L’assunto costituisce una spora all’interno della propria giurisprudenza sedimentata che, prendendo abbrivio della lettera dell’articolo 173 del Tuir, estremizza il possibile snaturamento della scissione ove essa, per volontà esiziale, venga spogliata della fisiologica liceità e resa funzionale al perseguimento di finalità elusive.Infatti, l’operazione di scissione parziale proporzionale è fiscalmente neutrale ai sensi dell’articolo appena citato e dunque non elusiva dal momento che il trasferimento del patrimonio immobiliare e finanziario, con continuità di valori fiscali, a favore di una società beneficiaria non sottrae tali attività al regime ordinario dei beni d’impresa.Essa assume carattere elusivo solo quando assurge a fase di un più articolato disegno organizzativo in cui le esigenze di restyling aziendale diventano lo schermo dietro il quale si celano reali e preponderanti interessi a lucrare vantaggi fiscali.Nel caso in esame, il Comitato consultivo ravvisa una eclatante distonia tra le finalità che i soci si prefiggono di raggiungere ponendo in essere il negozio e le motivazioni che ne ispirerebbero la realizzazione.Se per un verso appare del tutto legittimo l’intento di suddividere il patrimonio della scissa, preservando in capo a essa l’attività produttiva e commerciale (traslando alla beneficiaria i cespiti immobiliari e le attività finanziarie onde favorire l’aggregazione della prima a un gruppo di dimensioni maggiori che non sarebbe interessato al patrimonio immobiliare e alle partecipazioni societarie detenute, in quanto ritenuti non strategici nell’investimento), per altro verso le motivazioni espresse appaiono debolmente argomentate. La circostanza concretizza il sospetto che la scelta sottenda un disegno di ampiezza maggiore. I soci della società scindenda, infatti, procederebbero alla rivalutazione delle quote societarie di loro spettanza per poi realizzare la scissione e, successivamente, la cessione delle quote della scissa a favore di una società multinazionale nordamericana (la quota ceduta potrà variare da una quota di maggioranza fino all’acquisto dell’intero capitale sociale della Y Srl).Tale prospettiva conforta la declaratoria di elusività in quanto la scissione, non rispondendo - come si è detto - a reali esigenze di riassetto imprenditoriale, in realtà surroga una diversa operazione negoziale (cessione di ramo d’azienda), più congrua sul piano giuridico rispetto alle finalità concretamente perseguite, ma fiscalmente non appetibile perché generatrice di basi imponibili.In tal caso, la scissione parziale proporzionale sarebbe una fase intermedia di un intento di più ampio respiro che si oggettiverebbe nella creazione di una società “contenitore” (la scissa) destinata ad accogliere il ramo operativo dell’azienda da far circolare, conclusivamente, sotto forma di partecipazioni. In questo modo, i soci beneficerebbero del meno ponderoso regime di tassazione sui capital gain rispetto a quello ordinario di tassazione sulla cessione di ramo d’azienda (ex articolo 86, comma 2, del Tuir).

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