Viene stabilita (art.7 Legge Finanziaria 2007) la totale indeducibilità delle spese (ammortamento, noleggi, leasing, carburanti, assicurazioni, manutenzioni ecc.) relativi alle autovetture, ciclomotori e motocicli.

Con la nuova norma, rimangono tuttavia alcune eccezioni:

La deducibilità integrale (100%) è limitata ai seguenti casi:
1. veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività dell’impresa;
2. veicoli adibiti ad uso pubblico.

La deducibilità limitata ha il seguente ambito:
1. nella misura dell’80% dei costi relativi ai veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio, nel limite, per il costo d’acquisto, di € 25.822,84;
2. per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta la deducibilità , in misura corrispondente all’importo che costituisce fringe benefit in capo al dipendente;
3. nella misura del 25% (prima era del 50%) la deducibilità delle spese per i veicoli utilizzati dai professionisti, nel limite, per il costo d’acquisto, di € 18.075,99.

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