Ristrutturazioni edilizie - Copertura terrazzo - Struttura in legno
D: STO EFFETTUANDO LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL MIO APPARTAMENTO; HO UN TERRAZZO DI CIRCA 15 MQ CHE PENSAVO DI COPRIRE CON UNA STRUTTURA IN LEGNO (TIPO UN GAZEBO COPERTO CON TENDE O CANNARELLE). TALE SPESA DA' DIRITTO ALLA DETRAZIONE DEL 36%? NON E' UNA STRUTTURA MURARIA E NON NECESSITA DI NESSUNA COMUNICAZIONE DIA O ALTRO.
R: la detrazione Irpef del 36% concerne le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali. Nella fattispecie, la costruzione di una struttura in legno non rientra tra le opere e i beni ammessi al beneficio fiscale.

Ravvedimento operoso - Omessa dichiarazione - Anno imposta 2004
D: E' POSSIBILE UTILIZZARE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER UNA DICHIARAZIONE OMESSA RELATIVA ALL'ANNO DI IMPOSTA 2004?
R: è possibile avvalersi del ravvedimento operoso per sanare la violazione relativa all'omessa presentazione di dichiarazione entro il termine di 90 giorni dalla scadenza prevista. Pertanto, essendo decorso inutilmente il suddetto termine, non è possibile regolarizzare tale inadempimento. Per completezza informativa si precisa che, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, Dpr 322/1998, "sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono comunque titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta".

Ravvedimento operoso - Sostituti d'imposta - Codice tributo
D: QUAL E' IL CODICE DA UTILIZZARE PER IL PAGAMENTO RELATIVO A SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA DI IRPEF, ADD. COMUNALE, ADD. REGIONALE, SUGLI STIPENDI DEI LAVORATORI DIPENDENTI?
R: le violazioni commesse dal sostituto d'imposta, relative al mancato o tardivo versamento delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale, possono essere regolarizzate avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Dlgs 472/1997. A tal fine, il sostituto d'imposta dovrà versare la sanzione utilizzando il codice tributo 8906 ("Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta"), mentre gli interessi, nella misura del 2,5 per cento annuo, calcolati per i giorni di ritardo, dovranno essere versati unitamente al codice tributo previsto per ciascun tipo di ritenuta oggetto di ravvedimento.

Ravvedimento operoso - Mancato versamento acconto Irpef - Modalità
D: NON HO PAGATO L'ACCONTO IRPEF DI NOVEMBRE. COSA DEVO FARE?
R: il mancato adempimento relativo al versamento della seconda rata di acconto Irpef può essere regolarizzato utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Dlgs 472/1997.
In linea generale, si precisa che, se il versamento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari al 3,75 per cento della somma non versata, mentre, decorso il suddetto termine (ma entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione), la sanzione è del 6 per cento. Unitamente all'imposta sono dovuti gli interessi al tasso legale annuo del 2,5 per cento, determinati con riferimento ai giorni di ritardo.

Irpef - Familiari a carico - Calcolo del periodo
D: MIA FIGLIA SI E' SPOSATA IL 25/9/2005. DEVO CONSIDERARLA A CARICO PER 8 O 9 MESI?
R: nella fattispecie, sua figlia potrà essere considerata fiscalmente a carico per nove mesi, a condizione che non abbia percepito nel corso dell'intero anno d'imposta 2005 redditi superiori a 2.840,51 euro (cfr. articolo 12, commi 3 e 4, Dpr 917/86).

Oneri e spese detraibili - Spese funebri - Traslazione della salma
D: LE SPESE FUNEBRI SOSTENUTE PER NECESSITA' IGIENICO-SANITARIE DOPO DUE ANNI DAL SEPPELLIMENTO DI UN CONGIUNTO, POSSONO ESSERE DETRATTE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?
R: la traslazione della salma non può essere considerata spesa funeraria di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), del Tuir. L'Amministrazione finanziaria, nella circolare 25/5/1979, n. 26, ha precisato che l'onere, per essere detraibile, deve rispondere a un criterio d'attualità rispetto all'evento cui è finalizzato.

Oneri e spese detraibili - Spese sanitarie - Ascensore per disabile
D: SONO DISABILE E HO INSTALLATO L'ASCENSORE NELLA MIA ABITAZIONE; VOLEVO SAPERE SE LE FATTURE PER LA MANUTENZIONE SONO DETRAIBILI COME SPESE SANITARIE.
R: le spese di manutenzione dell'ascensore non rientrano tra gli oneri per i quali è possibile usufruire della detrazione d'imposta; infatti, come riportato nell'appendice del modello Unico 2006, fra le spese sanitarie rientrano solo quelle per la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella.

Irpef - Pensione estera - Tassazione
D: SONO UN PENSIONATO E PERCEPISCO UNA PENSIONE DALLA GERMANIA. DEVO DICHIARARE TALE REDDITO IN ENTRAMBI GLI STATI?
R: in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e la Germania, le pensioni estere percepite da un residente in Italia vengono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private. In particolare, le pensioni pubbliche estere erogate a un soggetto residente in Italia sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il percipiente ha solo la nazionalità italiana, mentre la pensione viene tassata solo in Germania se il percipiente ha anche la nazionalità tedesca. Le pensioni private, invece, sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Versamenti - Anno di riferimento - Errato
D: HO EFFETTUATO IL PAGAMENTO (COMPENSAZIONE) DELL'ACCONTO IRPEF (CON MODELLO F24, COD. 4033) PER L'ANNO CORRENTE INDICANDO ERRONEAMENTE IL 2005. COSA DEVO FARE PER COMUNICARE LA CORRETTA IMPUTAZIONE?
R: per correggere il periodo di riferimento indicato nel modello F24, è sufficiente presentare un'istanza di rettifica ad uno qualsiasi degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate. Il facsimile dell'istanza è allegato alla circolare n. 5 del 2002, reperibile anche su www.agenziaentrate.gov.it.

Versamenti - Imposte sostitutive - Versamento eccedente
D: VORREI SAPERE COME VA EVIDENZIATO, NEL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE, IL MAGGIOR VERSAMENTO DI IMPOSTA SOSTITUTIVA PER NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE, CODICE TRIBUTO 4025, E COME PROCEDERE ALLA COMPENSAZIONE IN F24.
R: il maggior versamento dell'imposta in questione va evidenziato nel rigo RX11, colonna 2, e poi riportato a colonna 4 per poter essere usato in compensazione nel modello F24. Al momento di procedere alla compensazione, il credito, nella sezione erario, va esposto con il codice tributo 4025.

Modello Unico - Studi di settore - Soggetti in regime forfetario
D: E' VERO CHE NEL MODELLO UNICO 2006 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2005 ANCHE I CONTRIBUENTI MINIMI CHE HANNO TENUTO LA CONTABILITA' CON REGIME FORFETARIO DEVONO PREDISPORRE GLI STUDI DI SETTORE A FINI STATISTICI?
R: nelle istruzioni alla compilazione degli studi di settore 2006, parte generale, a pagina 2, è indicato che "i soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F (per le imprese) o quadro G (per i professionisti)".

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