Ristrutturazioni edilizie - Immobile in locazione - Modalità operative
D: L'INQUILINO DI UN APPARTAMENTO PRESO IN LOCAZIONE PUO' USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 36/41% SULLE SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTENUTE?
R: il locatario può beneficiare della detrazione a condizione che il relativo contratto sia stato registrato e gli estremi di registrazione siano indicati nella prescritta comunicazione al Centro operativo di Pescara (articolo 1, comma 1, legge 449/97).

Ristrutturazioni edilizie - Familiare convivente - Modalità operative
D: SONO FAMILIARE CONVIVENTE DEL PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE; POSSO DETRARRE LE SPESE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DI UN BOX PERTINENZIALE?
R: se al momento dell'inizio dei lavori era convivente con il possessore nell'immobile relativamente al quale si intende usufruire dell'agevolazione per ristrutturazioni edilizie (quindi, anche la costruzione del box pertinenziale), potrà, in qualità di familiare convivente, godere di detta agevolazione nei limiti delle spese sostenute con fatture intestate o cointestate a lei e pagate con bonifici bancari o postali riportanti anche il suo codice fiscale.

Ristrutturazioni edilizie - Modello Unico - Righi insufficienti
D: QUALORA I RIGHI DEL MODELLO UNICO SIANO INSUFFICIENTI PER RIPORTARE TUTTE LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE SOSTENUTE COSA DEVO FARE?
R: deve compilare un ulteriore quadro RP su un nuovo modello Unico, dandogli una numerazione progressiva.

Ristrutturazioni edilizie - Immobili interessati - Negozi
D: LA LEGGE 449 DEL 1997, ARTICOLO 1, CONSENTE DI DETRARRE LE SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO RELATIVE ALLE SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI RESIDENZIALI. CIO' SIGNIFICA CHE NON SONO AMMESSE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI DEI NEGOZI?
R: la norma si riferisce chiaramente ad agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie a parti comuni di edifici residenziali e singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, situati in Italia escludendo quindi i negozi.

Ristrutturazioni edilizie - Familiare non convivente - Autorizzazione intestata ad altro soggetto
D: STO PER INIZIARE UNA RISTRUTTURAZIONE SULLA CASA IN CUI ABITO, INTESTATA AI MIEI GENITORI; ANCHE IL PERMESSO E' INTESTATO AI MIEI GENITORI, MA IN REALTA' CERCHERO' DI SEGUIRE IO I LAVORI E DI SOSTENERE LE SPESE; PER QUESTO CHIEDO SE, COME DETENTORE (AD USO GRATUITO), POTRO' CHIEDERE LA DETRAZIONE SULL'IRPEF E, DI CONSEGUENZA, FARMI INTESTARE LE FATTURE DA DITTE E FORNITORI (PUR ESSENDO IL PERMESSO INTESTATO A MIO PADRE).
R: è possibile usufruire delle detrazione per le ristrutturazioni edilizie solo se l'uso gratuito dell'immobile risulta da atto scritto registrato, oppure se il familiare è convivente con i proprietari dell'immobile.

Ristrutturazioni edilizie - Comunicazione inizio lavori - Tempistica
D: QUANTI GIORNI DEVONO PASSARE DOPO AVER MANDATO LA COMUNICAZIONE AL CENTRO OPERATIVO DI PESCARA PRIMA DI INIZIARE I LAVORI?
R: l'articolo 1 del decreto interministeriale n. 41/1998 stabilisce che i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti a trasmettere prima dell'inizio dei lavori, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, una comunicazione, su apposito modello, al Centro operativo di Pescara, con allegata la documentazione necessaria. La circolare n. 15 del 20/04/2005 ha precisato che la comunicazione deve ritenersi tempestiva ai fini della detrazione anche se inviata il giorno stesso dell'inizio dei lavori. Pertanto, il requisito previsto dal decreto n. 41/1998, secondo il quale la comunicazione deve precedere l'inizio dei lavori, si realizza anche se l'adempimento è posto in essere nell'arco della stessa giornata.

Irpef - Indennità di maternità - Inquadramento
D: IN QUALE QUADRO DEL MODELLO UNICO SI DICHIARA L'INDENNITA' DI MATERNITA' (CON RITENUTA D'ACCONTO) PERCEPITA DA UNA GEOMETRA?
R: l'articolo 6, comma 2, del Tuir stabilisce che le indennità conseguite a titolo di risarcimento per la perdita di redditi sono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. L'indennità di maternità, quindi, è da ritenersi reddito di lavoro autonomo e pertanto va dichiarata nel quadro RE del modello Unico2006.

Modello Unico - Acconto - Inferiore a quanto stabilito
D: L'ACCONTO PUO' ESSERE INFERIORE A QUANTO STABILITO MEDIANTE RICORSO ALL'APPLICAZIONE DEL 99% SUL RIGO DIFFERENZA DELL'UNICO 2006 PER IL 2005?
R: se si prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2006 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, è possibile determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta presunta.

Versamenti - Oltre i termini - Sanzioni
D: NEL CASO IN CUI NON SONO STATI EFFETTUATI I PAGAMENTI DELLE IMPOSTE RISULTANTI DAL MODELLO UNICO ENTRO LA FINE DI LUGLIO, QUALI SANZIONI SONO APPLICABILI PER IL VERSAMENTO OLTRE TALE SCADENZA?
R: nel caso non si riesce a versare quanto dovuto a saldo entro il 20 luglio (la cui somma deve essere comprensiva della maggiorazione dello 0,40%), c'è la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento. Infatti, è possibile versare la sanzione ridotta pari al 3,75% se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla predetta scadenza o del 6% entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa l'infrazione. Gli interessi dovuti per la tardività, vanno versati cumulativamente con il tributo e calcolati al tasso legale, attualmente del 2,5% annuo.

Modello Unico - Reddito dei fabbricati - Obbligo
D: VORREI SAPERE SE UN CONTRIBUENTE CHE POSSIEDE SOLO REDDITI DI FABBRICATI E TERRENI E' TENUTO A FARE DICHIARAZIONE DEI REDDITI.
R: se si possiedono soltanto redditi di fabbricati e terreni, si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione se l'importo complessivo non è superiore a 3.000,00 euro senza tener conto dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

Ravvedimento operoso - Modello Unico - Dichiarazione non presentata
D: E' PLAUSIBILE UTILIZZARE IL RAVVEDIMENTO PER UNA DICHIARAZIONE DEI REDDITI AI FINI IRPEF NON PRESENTATA? E IN CASO AFFERMATIVO QUALI SONO LE MODALITA'?
R: è possibile regolarizzare una dichiarazione non presentata nei termini, presentandola entro 90 giorni, con contestuale pagamento della sanzione di 32,00 euro, con il codice tributo 8911.
Si precisa che le dichiarazioni presentate con un ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta (Dpr n. 322/1998, articolo 2).

Irpef - Redditi assimilati al lavoro dipendente - Borsa di studio
D: MIO FIGLIO E' TITOLARE DI UNA BORSA DI STUDIO; E' TENUTO A DICHIARARLA NEL MODELLO UNICO?
R: come precisato a pagina 90 delle istruzioni del modello Unico/2006 PF, devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università e Istituti di istruzione universitaria (legge n. 398 del 30 novembre 1989).

Versamenti - Credito dichiarazione precedente - Compensazione
D: HO UN CREDITO DI CIRCA 2.000 EURO CHE SCATURISCE DALLA DICHIARAZIONE PER L'ANNO 2005. POSSO UTILIZZARLO CONTEMPORANEAMENTE PER PAGARE GLI ACCONTI DELLA STESSA IMPOSTA E PER FARE COMPENSAZIONI CON DIVERSE IMPOSTE A DEBITO COL MODELLO F24?
R: è possibile utilizzare gli importi a credito, non chiesti a rimborso, sia in diminuzione degli importi a debito della stessa imposta, sia per pagare altre imposte (ai sensi del Dlgs n. 241 del 1997), utilizzando il modello F24.
Quindi, a maggior chiarimento, si ribadisce che è possibile utilizzare il credito in diminuzione degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo per la medesima imposta da cui deriva il credito senza presentare il modello F24, mentre per l'utilizzo del credito per compensare altre imposte dovute è necessaria la compilazione del modello F24, indicando il credito usato nella colonna "importi a credito compensati".

Irpef - Reddito dei fabbricati - Quadro RB insufficiente
D: HO 15 FABBRICATI MA NEL QUADRO RB VI SONO SOLO 10 RIGHI. COME POSSO FARE?
R: occorre utilizzare un secondo modulo, numerando la casella in alto a destra "Mod. N" col numero 2. Inoltre, si precisa (istruzioni del modello Unico/2006 PF, pagina 21) che il totale dei redditi di fabbricati, comprensivo anche degli importi indicati nel secondo modulo, va riportato nel rigo RB11 del modulo 1.

Versamenti - Acconti - Calcolo
D: COME FACCIO A STABILIRE SE SONO TENUTO A VERSARE L'ACCONTO IRPEF PER L'ANNO 2006?
R: per stabilire se è dovuto o meno l'acconto Irpef per l'anno 2006 occorre controllare l'importo indicato nel rigo RN23 della dichiarazione relativa ai redditi 2005 e, se questo importo non supera 51,65 euro, l'acconto non è dovuto, mentre, se risulta pari o superiore a 52 euro, si deve versare il 99% di detta somma con le seguenti modalità:
- in unica soluzione entro il 30 novembre 2006, se l'importo dovuto è inferiore a 257,52 euro
- in due rate, di cui la prima nella misura del 40% entro il 20 giugno 2006 ovvero entro il 20 luglio 2006 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse; la seconda rata, pari al restante 60%, deve essere versata entro il 30 novembre 2006, qualora l'importo dovuto sia pari o superiore a 257,52 euro.

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