L'atto non sottoscritto non è radicalmente inesistente e può essere sanato - oltre che con la successiva sottoscrizione - anche attraverso valutazioni in fatto che consentano di attribuirlo al contribuente, senza richiedere un'ulteriore postuma sottoscrizione.
(Cassazione civile, Sez. trib., Sentenza 09/10/2006, n. 21673)

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