Un’importante sentenza della Cassazione (n. 17229/2006 del 28 luglio scorso) si pronuncia circa l’attendibilità degli studi quali “strumento accertativo”. Facendo chiarezza sulla portata dell’automatismo accertativo, i giudici hanno ritenuto prive di pregio le motivazioni dell’Amministrazione finanziaria circa la validità di presunzione dello studio applicato al contraddittorio con il contribuente, laddove, queste, si limitano a riaffermare che gli studi utilizzati riguarderebbero “la specifica realtà nella quale s’inserisce l’azienda”. Per la Corte non si può ritenere sufficiente uno studio per operare un accertamento, in quanto esso altro non è che “mero supporto razionale offerto dall’amministrazione al giudice, paragonabile ai bollettini di quotazioni di mercato, ai notiziari ISTAT, in cui è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti”.

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