Il decreto legge 223/2006, aggiungendo il comma 4-bis all'articolo 8-bis del Dpr 322/1998, reintroduce uno specifico obbligo dichiarativo a carico parte dei soggetti Iva, in precedenza soppresso, aggiornandolo secondo gli attuali strumenti informatici a disposizione.L'adempimento è rappresentato dall'invio dell'elenco dei soggetti verso i quali sono state emesse fatture (cessioni e prestazioni), nonché di quello relativo ai soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini Iva. Pertanto, la norma prevede che, mentre per le fatture emesse siano rilevati tutti i soggetti riceventi le stesse, per gli acquisti si faccia riferimento esclusivamente ai soggetti titolari di partita Iva.Relativamente al primo obbligo, però, allo scopo di renderlo meno oneroso, è previsto che, per il primo anno di applicazione (2006), siano indicati i soli soggetti titolari di partita Iva.L'invio degli elenchi deve essere effettuato, esclusivamente per via telematica, entro sessanta giorni dal termine ultimo per la trasmissione della comunicazione annuale dati Iva (la cui scadenza è fissata al 28 febbraio), quindi entro il 29 aprile.Tuttavia, tale termine, su disposizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, per esigenze di "natura esclusivamente tecnica", potrà essere differito, anche con riferimento a una determinata categoria di contribuenti.In ciascun elenco, vanno riportati, per ogni soggetto, il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle note di variazioni ex articolo 26 del Dpr 633/72.Oltre all'imponibile e all'imposta è, altresì, fatto obbligo di indicare le operazioni non imponibili (ad esempio, le esportazioni) e quelle esenti, cioè quelle espressamente individuate nell'articolo 10 del Dpr 633/72.Il disposto normativo, in ogni caso, rimette a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione degli elementi informativi da indicare negli elenchi e le modalità tecniche di invio.La disposizione in esame ha l'evidente scopo di migliorare e ampliare gli strumenti di controllo e di contrasto all'evasione.Ricordiamo, a tale proposito, che l'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 54 del Dpr 633/72, può disporre la rettifica della dichiarazione annuale "quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante".In linea generale, la suddetta norma dispone che, quando l'infedeltà della dichiarazione non emerga direttamente dalla medesima o dal confronto con quelle degli anni precedenti, si debba procedere al "confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli artt 23, 24 e 25 (registri vendite, corrispettivi e acquisti, n.d.r.) e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti", nonché ogni altro dato o notizia raccolto.Pertanto, in considerazione dei riscontri effettuati in sede di contabilità e dai dati raccolti, in virtù del principio di presunzione di cui all'articolo 53 del Dpr 633/72, nonché "sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti", possono essere ricostruite le eventuali omissioni.Ma lo stesso articolo 54, nel comma 3, prevede che la rettifica può avvenire anche indipendentemente dalla verifica della contabilità, quando le inesattezze risultino, in modo certo e diretto, da fatture, questionari, verbali - anche relativi a ispezioni effettuate nei confronti di altri contribuenti - nonché da altri atti e documenti.Tale norma, quindi, rende superfluo il controllo della contabilità, quando dai documenti "emerga in modo certo e diretto e non via presuntiva" l'omissione degli imponibili (Commissione tributaria centrale, decisione n. 244 del 17/1/90).L'acquisizione degli elenchi dei clienti e dei fornitori potrebbe favorire proprio quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 54.Va, altresì, ricordato che il comma 9 dell'articolo 37 del Dl 223/2006 ha previsto, per l'omessa presentazione degli elenchi in esame nonché per l'inoltro degli stessi con dati falsi o incompleti, l'applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa, di cui all'articolo 11 del Dlgs 471/1997, da 258 a 2.065 euro.Tali violazioni sono comunque regolarizzabili con l'istituto del ravvedimento operoso, secondo il disposto dell'articolo 13 del Dlgs 472/97 (circolare n. 28 del 4 agosto 2006).

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