In tema di definizione delle liti fiscali che potevano insorgere per atti notificati entro il 31 dicembre 1994, l'art. 2-quinquies, comma 6, D.L. n. 564/1994 (convertito con modificazioni in legge n. 656/1994) deve intendersi nel senso che sono comunque dovute dal contribuente le somme il cui pagamento è previsto dall'art. 60, D.P.R. n. 633/1972, ancorché il contribuente non avesse proposto un ricorso in opposizione davanti agli organi del contenzioso tributario.
(Cassazione civile Sentenza 16/06/2006, n. 14060)

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