Quadro CK
Con l'approvazione del modello di dichiarazione Cnm 2006, riservato ai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo, fa il suo esordio anche il nuovo quadro CK, che deve essere utilizzato dall'ente o società consolidante per l'indicazione dell'eccedenza Ires risultante dalla presente dichiarazione eventualmente ceduta, ai sensi dell'articolo 43-ter del Dpr n. 602 del 1973, ad altre società del gruppo.

La novità in argomento trova giustificazione anche alla luce dell'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate con circolare del 18 luglio 2005, n. 35, in riferimento all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 118 del Tuir. Detta disposizione prevede espressamente che, anche nel peculiare ambito della tassazione di gruppo, "resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 43-ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 602".
A parere dell'Agenzia, con tale norma, il legislatore ha voluto precisare che nessuna preclusione sussiste alla possibilità per la consolidante di trasferire alle altre società rientranti nel consolidato fiscale, nonché nella più ampia definizione di gruppo stabilita dal citato articolo 43-ter, l'eventuale eccedenza Ires scaturente dalla dichiarazione dei redditi di gruppo, modello Cnm.
Tra l'altro, la cessione di cui sopra può essere effettuata anche nei confronti della consolidante stessa, al fine di compensare la predetta eccedenza con i propri debiti tributari e previdenziali, ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs n. 241 del 1997.

Un'ulteriore precisazione contenuta nella citata circolare n. 35 riguarda il requisito temporale, previsto dal comma 4 dell'articolo 43-ter del Dpr n. 602 del 1973. Secondo l'Agenzia delle entrate, infatti, la necessità che la società cessionaria sia controllata fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti, requisito più gravoso rispetto alla durata minima del rapporto di controllo richiesta per aderire alla tassazione consolidata, deve realizzarsi non solo nell'ipotesi in cui la consolidante intenda attribuire eccedenze Ires prodotte dal consolidato a società appartenenti al più ampio gruppo individuato dall'articolo 43-ter, ma anche qualora le predette eccedenze siano attribuite a società che rientrano nel perimetro di consolidamento, di cui agli articoli 117 e seguenti del Tuir.

Con riferimento alla struttura del quadro in commento, si evidenzia che lo stesso si compone di due sezioni. La prima è da utilizzare per l'indicazione del codice fiscale e dell'importo dell'eccedenza Ires, scaturente dalla presente dichiarazione, ceduta ai soggetti che abbiano optato per il consolidato fiscale (compresa eventualmente la consolidante).

La seconda, invece, è riservata all'indicazione degli stessi dati di cui sopra, ma con riferimento ai cessionari che, pur non avendo optato per la tassazione consolidata, sono comunque ricompresi nella nozione di gruppo, di cui al citato articolo 43-ter del Dpr n. 602 del 1973.

Quadro CS
Il presente quadro si compone di tre prospetti, di cui il primo è destinato ad accogliere il riepilogo delle perdite non compensate formatesi in costanza di consolidato, il secondo è riservato all'indicazione delle perdite che ciascuna società del gruppo ha apportato al consolidato, mentre nell'ultimo vanno riassunti i dati comunicati dalla consolidante alle società consolidate rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 128 del Tuir.

Rispetto alla versione dello scorso anno, il quadro in esame è rimasto sostanzialmente invariato. Le uniche novità di rilievo sono quelle che hanno interessato l'ultimo prospetto, nel quale sono state aggiunte due colonne al fine di integrare il riepilogo dei dati che la consolidante comunica alle società controllate, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto del 9 giugno 2004.
Al riguardo, è utile ricordare che, in base al citato articolo 128 del Tuir, le società consolidate (esclusa la controllante) che abbiano subito nei dieci periodi d'imposta antecedenti a quello di inizio della tassazione di gruppo perdite patrimoniali, causate da rettifiche di valore e accantonamenti fiscalmente non deducibili, devono procedere al riallineamento degli elementi dell'attivo e del passivo, se rispettivamente superiori o inferiori a quelli contabili, qualora a seguito delle predette perdite il soggetto partecipante abbia dedotto fiscalmente le svalutazioni relative alle partecipazioni detenute direttamente nelle predette società consolidate.

Le svalutazioni rilevanti, ai fini dell'applicazione della disposizione in commento, sono quelle dedotte nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale ha inizio la tassazione di gruppo e nei nove precedenti, da parte della società o ente consolidante e delle società controllate che partecipano al consolidato Ires o che, pur non avendo esercitato l'opzione, hanno i requisiti per parteciparvi. Il decreto ministeriale 9 giugno 2004 ha precisato, inoltre, che rilevano anche le partecipazioni trasferite dai predetti soggetti a società con i medesimi requisiti, nonché quelle detenute da società o enti che controllano, direttamente o indirettamente, la società consolidante ai sensi dell'articolo 117 del Tuir.

Il riallineamento dei valori fiscali della controllata, rispetto ai corrispondenti valori contabili, deve essere effettuato ripartendo su ciascun elemento patrimoniale il minore importo tra le svalutazioni dedotte e le perdite d'esercizio, per la parte determinata da rettifiche di valore e accantonamenti fiscalmente irrilevanti, che hanno determinato tali svalutazioni. A tal proposito, il terzo comma dell'articolo 16 del citato decreto 9 giugno 2004 dispone che l'ente o società consolidante proceda a individuare e a comunicare alle società consolidate interessate detto minor importo, con riferimento a ciascuno dei periodi d'imposta interessati dalla presente disposizione.

Ai fini dichiarativi, la consolidante deve compilare la presente sezione del quadro CS, nel quale vanno riassunti i dati già comunicati alle società controllate. Come sopra anticipato, rispetto alla versione dello scorso anno sono state inserite due nuove colonne (2 e 4) in aggiunta alle colonne 1 e 3 già presenti nel precedente modello (nella colonna 1 va indicato il codice fiscale delle consolidate le cui partecipazioni sono state oggetto di svalutazione, in colonna 3 l'ammontare complessivo delle svalutazioni rilevanti).

Con riferimento ai nuovi dati richiesti, si precisa che nella colonna 2 deve essere riportato, con riferimento a ciascuna società partecipata interessata, l'ammontare complessivo delle perdite di esercizio generatesi nel periodo monitorato dalla presente disposizione, e per la parte determinata da rettifiche di valore e accantonamenti temporaneamente indeducibili.
Nella colonna 4, infine, va indicato l'ammontare complessivo dei minori valori tra la perdita della società consolidata e la corrispondente svalutazione, operata con riferimento a ciascuno dei periodi d'imposta rilevanti. Per tale motivo, il dato qui richiesto non corrisponde necessariamente al minore importo tra quanto indicato in colonna 2 e 3, visto che in tali colonne vanno riportati gli importi complessivi ottenuti sommando i dati relativi a ciascun anno monitorato.

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