Ancora pochi giorni e per le agevolazioni in materia di ristrutturazioni edilizie si tornerà all'antico. Per effetto di quanto introdotto al Dl 223/2006 in sede di conversione (articolo 35, commi 35-ter e 35-quater), per le prestazioni fatturate a partire dal 1° ottobre l'aliquota Iva applicata in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio passerà dal 20 al 10 per cento. Corrispondentemente, la percentuale di detrazione Irpef, innalzata dal 1° gennaio 2006 al 41 per cento, proprio per compensare la disapplicazione dell'aliquota Iva di favore, si attesterà al 36 per cento.

Per quanto riguarda l'Iva, è da precisare che i suddetti cambiamenti di aliquota si riferiscono agli interventi di recupero del patrimonio edilizio consistenti in:
  • interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
  • interventi di manutenzione straordinaria, opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Relativamente, invece, agli interventi di restauro e di risanamento conservativo, e a quelli di ristrutturazione edilizia (così definiti alle lettere c) e d), articolo 31, primo comma, legge 457/1978), i beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la loro realizzazione nonché le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto rese per il loro compimento, sono sempre e comunque soggetti ad aliquota del 10 per cento.

L'Agenzia delle entrate, considerato il cambiamento di regime e per prevenire eventuali applicazioni errate, ha puntualizzato (circolare n. 28/ E del 4 agosto 2006) che, essendo le due disposizioni agevolative strettamente collegate, la detrazione dall'Irpef nella misura del 41 per cento può essere fruita solo ed esclusivamente in corrispondenza di lavori fatturati con l'aliquota del 20 per cento. Coerentemente, per i lavori fatturati con l'aliquota del 10 per cento dovrà essere applicata la detrazione dall'Irpef nella misura del 36 per cento.

Sempre dal 1° ottobre (per le spese sostenute a decorrere da tale data), cambia anche il limite massimo di spesa su cui applicare la percentuale di detrazione Irpef. In realtà, l'importo resta fissato in 48mila euro. Il nuovo tetto andrà, però, ad applicarsi solamente in relazione all'immobile e non più, come continua ad essere in questi giorni, in riferimento alla persona fisica e alla singola unità immobiliare.

In pratica, per le spese sostenute fino al 30 settembre 2006, in presenza di più aventi diritto, ciascuno di essi può calcolare la detrazione nel limite prima indicato (41 per cento di 48mila euro), in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a suo carico.
Dal 1° ottobre, 48mila euro è il limite di spesa complessivo per la singola unità immobiliare su cui applicare la percentuale di detrazione Irpef del 36 per cento. L'importo andrà poi eventualmente suddiviso fra i più soggetti che hanno diritto alla detrazione.

Per completezza, si ricorda che la detrazione Irpef in questione è da ripartire in dieci quote annuali. Ai contribuenti di età non inferiore a 80 o 75 anni è, invece, data la possibilità, purché proprietari o titolari di altro diritto reale sull'immobile (ad esclusione, quindi, ad esempio, dell'inquilino), di suddividere l'importo della detrazione in, rispettivamente, tre o cinque quote annuali di pari importo.
Avente la natura di detrazione, la quota annuale appena citata è detraibile nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione.

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