L'articolo 36, comma 24, del Dl n. 223/2006, convertito con modificazioni in legge n. 248/2006, ha modificato l'articolo 25, comma 1, primo periodo, del Dpr n. 600/73, al fine di prevedere che i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero rese a terzi o nell'interesse di terzi, o - per effetto della modifica apportata - per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.
I sostituti d'imposta
Il comma 1 dell'articolo 23 del Dpr n. 600/73 prevede che gli enti e le società soggetti passivi Ires, le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, nonché il condominio quale sostituto d'imposta, che corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48 dello stesso Tuir (ora articolo 51), devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta, con obbligo di rivalsa.Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.
I redditi occasionali da lavoro autonomo
La lettera l) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir tassa, per cassa, tra i redditi diversi, quelli derivanti da attività commerciali e autonome, non esercitate abitualmente, e l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.Questi redditi "sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione".
Nello specifico:
- l'obbligo di fare costituisce l'impegno a svolgere una determinata prestazione, altrimenti non tenuta
- l'obbligo di non fare è l'impegno a non svolgere una determinata prestazione che altrimenti si sarebbe liberi di svolgere
- l'obbligo di permettere è il consenso dato a terzi per fare o non fare una determinata attività.
In particolare, per prassi amministrativa, rientrano in tale categoria reddituale:
- le somme che le aziende private, tenute obbligatoriamente all'assunzione del personale ai sensi della legge n. 482/1968, corrispondono ai soggetti avviati al lavoro al fine di ottenere da essi la rinuncia all'assunzione (risoluzione n. 150/E del 22 luglio 1996)
- i compensi percepiti dai soggetti della terza età per l'attività di vigilanza davanti le scuole (circolare n. 137/E del 15/5/1997, paragrafo 8.2).
Le indicazioni della circolare n. 28/2006
Per effetto della modifica apportata dall'articolo 36, comma 24, del Dl n. 223/2006, all'articolo 25 del Dpr n. 600/73, sorge l'obbligo, per i sostituti d'imposta, di effettuare la ritenuta a titolo di acconto dell'Irpef ai casi in cui vengano erogati compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir, rientrano nella categoria dei redditi diversi.La circolare n. 28/E del 4 agosto 2006 "sottolinea che il comma 24 in esame completa, anche sotto il profilo dell'applicazione delle ritenute, l'equiparazione tra redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o di permettere, già esistente sotto il profilo della determinazione delle modalità di concorso al reddito nella categoria dei redditi diversi (articolo 71, comma 2, del Tuir)".Tenuto conto che la norma è stata già prevista in sede di prima stesura del decreto legge, l'obbligo di operare la ritenuta sorge per i compensi corrisposti a partire dal 4 luglio 2006.
Modalità operative
La circolare ricorda che "le ritenute operate dovranno essere versate nei tempi e nei modi ordinari" e, pertanto, attraverso il modello F24 presso un qualsiasi concessionario, sportello bancario o ufficio postale, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso.I debiti derivanti dalle ritenute effettuate sono compensabili con i crediti relativi ad altre imposte e contributi dello stesso periodo, se risultanti dalle dichiarazioni o denunce periodiche presentate; i crediti derivanti da eccedenze di ritenute versate rispetto a quelle dovute sono compensabili con i debiti di ritenute relative a qualsiasi categoria reddituale.Il sostituto d'imposta deve rilasciare al percettore del compenso la certificazione attestante l'ammontare delle somme corrisposte, l'indicazione della relativa causale e l'ammontare delle ritenute operate.In merito, è d'obbligo segnalare che la Corte di cassazione, da ultimo, con sentenza n. 14033 del 21 aprile 2006, depositata il 16 giugno 2006, ha affermato che il contribuente che abbia percepito un compenso sottoposto a ritenuta d'acconto resta debitore principale dell'obbligazione tributaria, e perciò, ove il sostituto non abbia provveduto a versare all'Erario quanto trattenuto, il Fisco ben può rivolgersi direttamente al contribuente per ottenere le somme dovute a titolo d'imposta; il sostituito, dal canto suo, dovrà rivolgersi al sostituto per ottenere la restituzione di quanto quest'ultimo abbia trattenuto e non abbia versato all'Erario.

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