Con l'articolo 37, comma 55, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito in legge il 3 agosto scorso, è stata introdotta la possibilità per tutti i contribuenti, di effettuare il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (Ici) in sede di dichiarazione dei redditi, utilizzando il modello denominato “F24”, che prevede la “Sezione Ici ed altri tributi locali”, approvato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 giugno 2002.Si ricorda che tale possibilità era sfruttabile soltanto dai contribuenti proprietari di immobili nei Comuni che avessero stipulato con l’Agenzia delle entrate un’apposita convenzione per la riscossione dell’Ici a mezzo del modello unificato, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.Tutti i contribuenti, pertanto, a partire dal 1° maggio 2007, avranno la possibilità in sede di versamento, di compensare il debito Ici con le eventuali eccedenze di imposta che dovessero risultare dal modello della dichiarazione dei redditi .Il contribuente, in sede di compilazione del modello Unico o del modello 730, potrà optare:- per il pagamento con il classico bollettino postale- per il pagamento tramite modello F24.Nel caso in cui, come si è detto, il contribuente vanti dei crediti in dichiarazione, potrà provvedere al pagamento dell’Ici tramite compensazione: ad esempio, un soggetto, persona fisica, non titolare di partita Iva, potrà utilizzare un eventuale credito Irpef, mentre un soggetto, persona giuridica, potrà utilizzare un credito Ires o Irap.Il decreto legge n. 223, al comma 13 dell’articolo 37, modifica, inoltre, i termini di versamento dell’imposta comunale sugli immobili.La circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, ha chiarito che, al fine di allineare le date di versamento dell’Ici a quelle delle altre imposte, per consentire un’aggregazione dei vari termini di versamento, a partire dall’anno 2007, l’importo della prima rata, pari al 50 per cento dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, dovrà essere pagato entro il 16 giugno e non più entro il 30 giugno.L’importo della seconda rata (saldo) Ici dovuta per l’intero anno, dovrà essere versato dal 1° al 16 dicembre (non più come in precedenza dal 1° al 20 dicembre), calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dall’ente locale per l’anno in corso e, quindi, comprensivo di eventuali conguagli sulla prima rata.Resta comunque facoltà del contribuente la possibilità di provvedere al pagamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione, entro il 16 giugno.Ulteriore novità, introdotta dal comma 53 dell’articolo 37 del Dl n. 223/2006, è l’eliminazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione Ici, prevista dall’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e della comunicazione prevista dall’articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.Per il contribuente che durante l’anno avesse acquistato un immobile o per il quale durante il corso dell’anno si fossero verificate delle modificazioni dei dati e degli elementi precedentemente dichiarati, cui conseguisse un diverso ammontare dell’imposta dovuta relativamente agli immobili posseduti, vi era l’obbligo di presentazione della dichiarazione Ici.Tale dichiarazione doveva essere presentata entro il termine della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo a quello in cui si fossero verificati i cambiamenti della situazione immobiliare.Con l’eliminazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione Ici, il legislatore ha voluto evitare la duplicazione degli adempimenti posti a carico del contribuente in tema di dichiarazione dei dati relativi ai propri possedimenti immobiliari, unificando tale denuncia con il modello Unico o 730.Il comma 54, stabilisce che la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali, gestita dall’Agenzia del territorio, deve essere assicurata entro il 31 dicembre 2006, attuando le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato dall’articolo 25 del decreto legislativo n. 159 del 4 aprile 2006.In pratica, dunque, l’obbligo di presentazione della dichiarazione Ici resterà in vigore fino a quando il sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali non avrà un’operatività effettiva.

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