Quadro NI
Il presente quadro va compilato dalla consolidante, in caso di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio di validità dell'opzione o in caso di mancato rinnovo dell'opzione stessa, al fine di dare notizia dei maggiori acconti (sezione I), delle eccedenze Ires (sezione II), nonché delle perdite (sezione III), attribuite alle singole società partecipanti che fuoriescono dal consolidato.
Ovviamente, qualora si verifichi l'interruzione della tassazione di gruppo nei confronti di tutte le società consolidate prima del compimento del triennio, non potendo essere presentato il modello Cnm in relazione al periodo d'imposta interessato dall'interruzione, le informazioni qui richieste verranno fornite nel modello Unico SC della società o ente consolidante, allegando l'equivalente del presente quadro.

In merito alle modifiche che hanno interessato il quadro in argomento, va detto che questo è rimasto sostanzialmente invariato rispetto alla versione dello scorso anno. L'unica novità di rilievo riguarda l'introduzione nella sezione I, righi da NI3 a NI7, della colonna "Data", nella quale indicare per ogni società fuoriuscita dal gruppo la data in cui si è verificato l'evento che ha determinato l'interruzione della tassazione di gruppo.

Com'è noto, ai sensi dell'articolo 124, comma 3, del Tuir, la società consolidante può attribuire, alle singole consolidate fuoriuscite dal gruppo, i versamenti in acconto che risultano eccedenti rispetto a quanto dovuto con riferimento alle società che rimangono nel gruppo.
Gli eventuali versamenti attribuiti ai sensi delle predetta disposizione vanno indicati nella presente sezione I, insieme al codice fiscale delle società fuoriuscite e, da quest'anno, della data in cui si è realizzato l'evento che ha determinato l'interruzione del consolidato Ires.
Tale indicazione assume una indubbia importanza, stante il fatto che il citato comma 3 dell'articolo 124 prevede espressamente che, entro 30 giorni da detto evento, la società o l'ente controllante deve presentare l'apposito modello per comunicare all'Amministrazione finanziaria l'interruzione della tassazione di gruppo, approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 agosto 2004, nel quale va riportato, tra l'altro, l'importo dei versamenti attribuiti alle singole consolidate fuoriuscite dal gruppo.

Da ultimo, si fa presente che nelle istruzioni alla sezione III del quadro in esame è stato precisato che il limite di riattribuzione delle perdite alle società che le hanno prodotte, in caso di interruzione della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo, opera non solo fino a concorrenza dell'ammontare delle stesse trasferite al consolidato, ma anche al netto degli utilizzi effettuati nell'ambito della tassazione di gruppo. Per cui, nell'ipotesi in cui una società consolidata abbia trasferito perdite al gruppo e queste siano state compensate con redditi di altre società partecipanti, nessuna perdita potrà essere riattribuita in caso di fuoriuscita dal consolidato.
Tale chiarimento si è reso necessario alla luce della disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 5, lettera b), del Dlgs n. 247 del 2005, che ha meglio precisato l'ambito di applicazione della disciplina sulla riattribuzione delle perdite alle società che le hanno prodotte, in caso di interruzione della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo.

Quadro NR
Il quadro NR, riservato alla determinazione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero utilizzabile ai fini della tassazione di gruppo, è stato oggetto di una profonda rivisitazione rispetto alla versione dello scorso anno, in gran parte dovuta alle modifiche apportate del Dlgs n. 247 del 18 novembre 2005 (correttivo Ires) alla disciplina del consolidato fiscale.

L'articolo 8, comma 2, del citato decreto, infatti, ha introdotto il nuovo comma 1-bis nell'articolo 118 del Tuir, con il quale è stato precisato che la determinazione del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero deve essere effettuata distintamente per ciascun soggetto (per company), a prescindere dalla presenza nello stesso Stato estero di più redditi prodotti da più società partecipanti al consolidato. Ciò significa, sostanzialmente, che la quota d'imposta italiana, fino a concorrenza della quale è accreditabile l'imposta pagata all'estero, deve essere calcolata separatamente sia con riferimento a ciascuna società appartenente al gruppo Ires, sia con riferimento a ciascuno Stato estero di produzione del reddito.

Pertanto, al fine di recepire nel modello Cnm di quest'anno tale novità, il quadro in argomento è stato riorganizzato prevedendo, attualmente, due sezioni:

  • la prima da utilizzare per la determinazione del credito d'imposta teoricamente spettante, con riferimento a ciascun anno di produzione del reddito estero, a ciascun Stato e a ciascun soggetto partecipante al consolidato nazionale, ottenuto riconducendo l'imposta estera entro la quota d'imposta lorda italiana
  • la seconda da utilizzare per la determinazione del credito d'imposta effettivamente spettante ottenuto sommando, con riferimento a ciascun anno, i crediti determinati nella sezione precedente e riconducendo tale ammontare nei limiti dell'imposta netta relativa allo stesso periodo d'imposta di produzione del reddito estero.

La sezione I del presente quadro si compone di otto righi identici, ciascuno dei quali consta di tredici campi, nei quali vanno riportati, oltre ai dati relativi al codice fiscale del soggetto che ha prodotto il reddito, al codice Stato estero e all'anno di produzione del reddito estero, anche tutti gli altri dati necessari alla determinazione del credito d'imposta entro i limiti della quota d'imposta lorda italiana.

Qualora lo stesso soggetto abbia prodotto più redditi in Stati diversi, occorre compilare un rigo per ciascun Stato estero di produzione del reddito; analogo discorso vale nel caso in cui lo stesso soggetto abbia prodotto redditi esteri in periodi d'imposta diversi.

Come sopra accennato, dunque, al fine di ottemperare alle modifiche normative introdotte dal correttivo Ires, nel modello di quest'anno il credito per le imposte pagate all'estero teoricamente spettante deve essere calcolato separatamente con riferimento a ciascuna società partecipante al consolidato.

Una ulteriore novità contenuta nel presente quadro riguarda l'attivazione delle colonne in cui indicare l'eventuale credito d'imposta già utilizzato nella precedente dichiarazione Cnm 2005, relativo ai redditi prodotti all'estero nel periodo d'imposta, indicato in colonna 3 dei righi da NR1 a NR8 della sezione I.
Tale importo, infatti, deve essere sottratto dalla quota d'imposta lorda nazionale, con riferimento a ciascun soggetto e a ciascun Stato estero, al fine di individuare il limite entro cui ricondurre l'importo della relativa imposta estera. Stessa operazione, come vedremo, dovrà essere effettuata con riferimento all'imposta netta del gruppo, al fine di ricondurre entro detto limite il credito per le imposte pagate all'estero complessivamente determinato.
Va precisato che nel modello dello scorso anno tale indicazione non era richiesta, in quanto il 2004 costitutiva il primo anno di applicazione della tassazione di gruppo.

La situazione sopra prospettata si può realizzare quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si rende definitiva in periodi d'imposta diversi (ad esempio, una parte entro il 31 ottobre 2005 e la restante parte entro il 31 ottobre 2006). In tale ipotesi, infatti, si usufruisce del credito d'imposta riferito allo stesso reddito estero, in dichiarazioni relative a periodi d'imposta diversi.

Un'ulteriore precisazione riguarda il fatto che, rispetto al modello dello scorso anno, il dato sopra richiesto è stato ripartito in due colonne (la 9 e la 10):

  • nella prima va indicato il credito già utilizzato nella precedente dichiarazione, relativo a redditi prodotti all'estero nello stesso periodo d'imposta di cui a colonna 3, a prescindere dallo Stato di produzione e dal soggetto che lo ha prodotto
  • nella seconda va riportato, invece, lo stesso dato già compreso in colonna 9, ma con riferimento allo Stato estero di produzione indicato in colonna 2 e al soggetto che lo ha prodotto indicato in colonna 1.

Una volta compilata la sezione I del quadro NR, al fine di calcolare il credito effettivamente spettante e utilizzabile nella presente dichiarazione, è necessario sommare nella sezione II i crediti d'imposta teoricamente spettanti riportati nella colonna 12 di tutti i righi della sezione I, aggregandoli in funzione del periodo d'imposta nel quale è stato prodotto il reddito estero e indipendentemente dal soggetto e dallo Stato estero di produzione. Tale somma deve essere, poi, ricondotta nei limiti della relativa imposta netta (indicata in colonna 8 della sezione I) diminuita del credito già utilizzato nella precedente dichiarazione (indicato in colonna 9 della sezione I).

L'ammontare del credito d'imposta così determinato va successivamente riportato nel rigo NC1 del quadro NC.

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